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10.2005.99

Indicazione di false generalità. Vendita di un autoveicolo non di propria proprietà

Ticino · 2006-01-10 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.99/CEG

DA 590/2005

Bellinzona

10 gennaio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. appropriazione indebita,

per essersi, a __________, nel periodo 31 maggio 2004 (dalle ore 19.00) al 18 giugno 2004, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

appropriata dell’automobile __________ di colore grigio targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI 1, __________, a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando le condizioni ivi previste,

in specie non ottemperando all’obbligo di riconsegna fissato per il __________ alle ore __________ e tentando in due occasioni di vendere il veicolo a __________ e a __________, commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta,

veicolo poi restituito in data __________, per il tramite della Polizia cantonale, intervenuta su richiesta di CIVI 1, __________, dopo che quest’ultima è venuta a conoscenza della commissione del reato;

2.     truffa tentata,

per avere, a __________, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia __________, commerciante/venditore di autovetture d’occasione, proponendogli l’acquisto del veicolo menzionato sub 1 al prezzo di fr. 8'000.--,

sottacendogli di non esserne la legittima proprietaria e comunicandogli, contrariamente al vero, che il legittimo proprietario era il suo ragazzo, non riuscendo nel suo intento, essendosi rifiutato il potenziale acquirente di aderire alla proposta, considerato che il prezzo di fr. 8'000.-- risultava essere troppo basso tenuto conto del chilometraggio e dell’anno di fabbricazione del veicolo;

3.     falsità in documenti,

per avere, a __________, in data __________, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ovvero per perfezionare il reato di cui al punto 1) e per rendersi in un secondo tempo irreperibile alla società locatrice, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere, al momento della stipula del contratto di locazione, indicato ad CIVI 1, __________, di risiedere in __________, __________, pur non essendovi più domiciliata;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 138 cifra 1, 146 cpv. 1 in relazione con l’art. 21, 251 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 21 febbraio 2005 no. DA 590/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003.

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003.

4. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 9'889.20 (novemilaottocentoottantanove&venti), a titolo di risarcimento, importo da lei riconosciuto nel corso del suo verbale di polizia del 5 gennaio 2005.

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.--  (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- (centocinquanta);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 febbraio 2005 dall’accusata;

indetto                              il dibattimento 10 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore DI 1, nonché il patrocinatore di parte civile, PR 1, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera __________ ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

preso atto                          che i testi __________ e __________, malgrado regolarmente citati, non si sono presenti e che le parti hanno dichiarato, con il consenso del giudice, di rinunciarvi;

sentiti                                il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto impugnato e domanda che l’accusata sia condannata a versare alla parte civile l’importo di fr. 9'889.20 + fr. 4'296.50 della nota d’onorario;

il difensore, che inizialmente si china sul reato di appropriazione indebita, contestando che la ritardata consegna del veicolo sia costitutiva di reato penale, trattandosi di problematica di mero diritto civile. Il decreto d’accusa medesimo indica poi che sono stati due “tentativi” di vendita; tentativi formulati in modo sgangherato e farneticante, durati pochi istanti: mal si vede come si possa intravvedervi un’offerta di vendita, per di più ad un prezzo palesemente troppo basso (riconoscibile e riconosciuto dai due potenziali acquirenti) rispetto al reale valore del bene. La vendita avrebbe perfezionato il reato, ma se bisogna ammettere che possa sussistere il tentativo di appropriazione indebita (come indicato in DTF 95 IV 6) il caso di specie lo adempie.

Il reato di tentata truffa deve decadere poiché non v’è stato inganno alcuno, potendo i due professionisti verificare facilmente chi fosse il proprietario del veicolo, già solo consultando internet o la licenza di circolazione.

Prosciolta va l’accusata infine dall’accusa di falsità in documenti, avendo la stessa indicato di essere domiciliata a __________, dove vivevano e sempre hanno vissuto i propri genitori e dove era più facilmente raggiungibile in quel periodo turbolento: difetta da tale indicazione (su un documento?) ogni volontà di crearsi vantaggi o, tantomeno, di rendersi irreperibile.

In conclusione egli chiede che, come riconosciuto dall’accusata, la stessa venga condannata unicamente per tentata appropriazione indebita, dovendo essere prosciolta per gli altri due capi d’accusa.

La pena va di conseguenza sensibilmente ridotta, anche in considerazione del fatto che l’accusata ha agito in stato di scemata responsabilità, come attestato dal certificato medico.

L’accusata, come risultato oggi dalle sue parole e dagli atti prodotti, è completamente guarita dalla tossicomania e da settimana prossima comincerà a lavorare presso una fiduciaria; l’esperienza recente del carcere l’ha sensibilmente toccata. La prognosi è più che favorevole e in considerazione della pena lieve che verrà comminata si giustifica non revocare le due precedenti decisioni di condanna.

In merito alla domanda di risarcimento della parte civile, la difesa rileva come le stesse debbano essere rinviate al foro civile, non intendendo in questo modo l’accusata sottrarsi alle proprie responsabilità, che potranno peraltro essere meglio definite nell’ambito di trattative private;

sentita                               per ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.     appropriazione indebita, per essersi, a __________, nel periodo __________ (dalle ore __________) al __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata dell’automobile __________ di colore grigio targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI 1, __________, a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando le condizioni ivi previste,

in specie non ottemperando all’obbligo di riconsegna fissato per il __________ alle ore __________ e tentando in due occasioni di vendere il veicolo a __________ e a __________, commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta,

veicolo poi restituito in data __________, per il tramite della Polizia cantonale, intervenuta su richiesta di CIVI 1, __________, dopo che quest’ultima è venuta a conoscenza della commissione del reato?

1.2.     truffa tentata, per avere, a __________, nel periodo __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia __________, commerciante/venditore di autovetture d’occasione, proponendogli l’acquisto del veicolo menzionato sub 1 al prezzo di fr. 8'000.--,

sottacendogli di non esserne la legittima proprietaria e comunicandogli, contrariamente al vero, che il legittimo proprietario era il suo ragazzo, non riuscendo nel suo intento, essendosi rifiutato il potenziale acquirente di aderire alla proposta, considerato che il prezzo di fr. 8'000.-- risultava essere troppo basso tenuto conto del chilometraggio e dell’anno di fabbricazione del veicolo?

1.3.     falsità in documenti, per avere, a __________, in data __________ allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, ovvero per perfezionare il reato di cui al punto 1) e per rendersi in un secondo tempo irreperibile alla società locatrice, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso, e meglio per avere, al momento della stipula del contratto di locazione, indicato ad CIVI 1, __________, di risiedere in __________, __________, pur non essendovi più domiciliata?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1.     Può trovare applicazione l’art. 11 CP (scemata responsabilità)?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale:

4.1.    concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 28 luglio 2003 dal Bezirksanwaltschaft di Zurigo?

4.1.1.    In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

4.2.    concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 24 novembre 2003 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino?

4.2.1.    In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

6.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 cifra 1, 3 e 4, 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1, 2, 3, 4.1.1., 4.2.1., 5; negativamente ai quesiti posti sub 1.2., 1.3., 2.1., 4.1., 4.2.; come segue ai quesiti posti sub 6 e 7;

dichiaraACCU 1,

autrice colpevole diappropriazione indebita(art. 138 cifra 1 CP) per essersi, a __________, nel periodo __________ (dalle ore __________) al __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriata dell’automobile __________ di colore grigio targata __________, telaio n. __________, di proprietà della CIVI 1, __________, a lei affidata in base al contratto di locazione n. 12, violando le condizioni ivi previste,

in specie offrendo in vendita il veicolo a __________ e a __________, commercianti/venditori di autovetture d’occasione, non riuscendo nel suo intento, essendosi i potenziali acquirenti rifiutati di aderire alla proposta;

condanna                         ACCU 1,

1.       alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.       al versamento alla parte civile dell’importo di fr. 5'000.— (noleggio autovettura per venti giorni a fr. 250.--/giorno) + fr. 110.— (penale benzina) + fr. 2945.— (spese legali), per un totale di fr. 8'055.-- a titolo di parziale risarcimento, rinviando per la rimanenza al competente foro civile;

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksanwaltschaft di Zurigo il 28 luglio 2003, ma neprolungail periodo di prova di un anno;

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24 novembre 2003, ma neprolungail periodo di prova di un anno;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

proscioglieACCU 1 dalle accuse di tentata truffa e di falsità in documenti;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                           -.--         multa

fr.                       300.--         tassa di giustizia

fr.                       300.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                      600.--totale