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10.2005.87

circolato con autovettura ebbro (0.91 min, 1.25 max) e consumato cocaina e marjuana

Ticino · 2005-05-31 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,
  2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti a Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005; condanna                         ACCU 1
  3. alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  4. alla multa di fr. 1000.-- (mille);
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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Incarto n.10.2005.87

DA 483/2005

Bellinzona

31 maggio 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  circolazione in stato di ebrietà,

per avere, il 19 novembre 2004, a Lamone, circolato con l’automobile marca “Fiat Punto” targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia al minimo 0.91 g/kg al massimo 1.25 g/kg);

2.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004 nel Cantone Ticino, consumato un quantitativo imprecisato di cocaina e marijuana;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 91 cpv. 1 LCStr e 19a cifra 1 LStup, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS, 26, 31 e 55 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 febbraio 2005 n. DA 483/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione da espiare.

2.  Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 700.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 febbraio 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 31 maggio 2005, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale dichiara che i fatti non sono contestati e chiede pertanto che in considerazione degli aspetti soggettivi la pena sia sospesa condizionalmente per un periodo di prova prolungato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.       L’imputato è autore colpevole di:

1.1.    Circolazione in stato di ebrietà,

5.       A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68 cifra1 CPS; 26, 31, 55 e 91 cpv. 1 vLCStr; 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCStr,

2.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a Lamone il 19 novembre 2004, rispettivamente nel periodo dal maggio 2003 fino al 19 novembre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 483/2005 del 14 febbraio 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 1000.-- (mille);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.1000.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       750.00       spese giudiziarie

fr.                     1950.00       totale