Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dellimporto di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale
Dispositiv
- Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
- Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
- La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dellaccusata; indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale ha partecipato laccusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa; accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata; sentita l'accusata, la quale ribadisce di non avere avuto alcun ruolo attivo nellamministrazione della ditta __________. Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che la costringe a far capo alle prestazione complementari allAVS; posti a giudizio i seguenti quesiti:
- Limputata è autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?
- A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autrice colpevole di: ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT, per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005; condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 200.-- (duecento);
- al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dellimporto di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--; assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.80
DA 453/2005
Bellinzona
18 maggio 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, a Bellinzona, durante gli anni 1999 e 2000, in qualità di datrice di lavoro e meglio quale amministratrice di fatto nonché azionista unica della società __________, omesso di riversare allUfficio delle imposte alla fonte gli importi trattenuti a titolo di imposte alla fonte sui salari dei dipendenti non domiciliati, destinandoli ad altri scopi, per un totale di fr. 3086.20;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 270 Legge tributaria;
perseguita con decreto daccusa n. DA 453/2005 di data 7 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dell'importo di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 febbraio 2005 dall'allora difensore dellaccusata;
indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale ha partecipato laccusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale ribadisce di non avere avuto alcun ruolo attivo nellamministrazione della ditta __________. Essa non si ritiene pertanto responsabile dei fatti imputatile e chiede il proscioglimento. Sottolinea infine la sua difficile situazione finanziaria, che la costringe a far capo alle prestazione complementari allAVS;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di ripetuta appropriazione indebita di imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005?
3. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LT,
per i fatti compiuti a Bellinzona durante gli anni 1999 e 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 453/2005 del 7 febbraio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al versamento alla parte civile Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona, dellimporto di fr. 3'086.20, a titolo di risarcimento;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale