Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.8
Lugano
19 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Giancarlo Fumasoli
ing. Alberto Lucchini
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sulla pretesa dindennizzo notificata con istanza del 22 agosto 2005 da
ISES 1
rappr. dall RA 2
contro
COEP 1
rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1
in relazione al mapp. no. 420 RFD __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato linc. no. 58/04 di questo Tribunale riguardante la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista delle opere di formazione di un marciapiede e di sistemazione della strada cantonale lungo il tratto campo sportivo di __________-rotonda di __________ nel territorio dei Comuni di __________,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Nel 2004 lo COEP 1 ha avviato la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione in vista dellesecuzione delle opere stradali lungo la cantonale Via __________ che si estende tra la rotonda di __________ ed il campo sportivo in territorio di __________ per una lunghezza complessiva di ca. 500 ml. Il progetto, che si riallaccia alla realizzazione del piano di pronto intervento (V fase) delle strade cantonali del __________, contemplava la formazione di un nuovo marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della strada, la conseguente sistemazione della carreggiata con allargamenti puntuali per uniformare il calibro a 6 ml nonché il risanamento della canalizzazione con la posa di due nuovi collettori, luno per le acque luride e laltro per le acque chiare e meteoriche; la messa in atto del progetto comportava infine lesecuzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva.Gli atti sono stati pubblicati dal 1° al 30.9.2004 e la pratica si è conclusa con lapprovazione dei progetti definitivi così come pubblicati e lo stralcio contemporaneo delle procedure espropriative per intervenuto accordo con decreti del 19.11.2004 (cfr. inc. TE no. 58/04).1.2. La prima fase dei lavori, oggetto della presente vertenza, ha interessato la corsia a valle e si è svolta tra il 5.7 ed il 2.9.2005. Per la durata del cantiere il traffico veicolare è stato limitato al senso unico discendente (direzione da __________ verso __________) a partire dallaccesso al parcheggio del campo sportivo di __________ e fino alla rotonda di __________ con divieto di transito per veicoli pesanti. E inoltre stato installato un semaforo con sistema di chiamata riservato per permettere il transito privilegiato ascendente dei mezzi pubblici, di soccorso e di polizia. Stando alle indicazioni fornite dal committente Via __________, vale a dire il tratto stradale tra la rotonda di __________ e linizio del cantiere, doveva rimanere aperto al traffico in entrambi i sensi.La seconda fase dei lavori, che qui non è oggetto di contendere, ha toccato invece la corsia a monte ed ha avuto luogo lanno successivo nel periodo 19.6-1.9.2006. Contestualmente è stato mantenuto il senso unico tuttavia alternando il traffico discendente (ore 00.00-12.00) con quello ascendente (ore 12.00-24.00).1.3. La part. no. 420 di __________, non coinvolta direttamente nella predetta procedura espropriativa, si trova posta a confine con Via __________ allaltezza dellimbocco di Via __________, di fronte al posteggio del campo di calcio. Su di essa sorge uno stabile a parziale destinazione residenziale nel quale, al piano terreno, ISES 1 conduce in locazione lesercizio pubblico __________ che dispone di un posteggio scoperto con una quindicina di posti auto (cfr. documentazione fotografica nellinc. no. 58/04 fascicolo Comune di __________
p. 2).1.4. Con istanza 22.8.2005 ISES 1 ha convenuto in causa lo COEP 1 chiedendone la condanna al pagamento di indennità varie, che qui non occorre specificare, per titolo di espropriazione materiale in applicazione dellart. 39 Lespr.. In sintesi listante lamenta i notevoli, quanto in parte imprevedibili, disagi che il cantiere avrebbe causato alla circolazione e, di riflesso, allattività del ristorante. Tali disagi sarebbero riconducibili allinquinamento fonico ed atmosferico causato dal cantiere che avrebbe inibito luso della terrazza esterna, ma soprattutto alle limitazioni imposte al traffico di transito che, oltre ad essere già di per sé stesse penalizzanti, avrebbero coinvolto, contrariamente alle aspettative, non solo la zona di cantiere vera e propria su Via __________ ma anche Via __________ impedendo laccesso al ristorante.La pretesa è integralmente contestata dallo COEP 1 che con risposta 28.9.2005 ha rilevato lassenza di norme che prevedano un obbligo di risarcimento per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in particolare per titolo di espropriazione materiale; perciò listanza sarebbe irricevibile. In ogni caso, in applicazione degli art. 24 e 32 Lespr., essa sarebbe ampiamente tardiva.Ludienza di conciliazione, risoltasi negativamente, ha avuto luogo il 22.6.2006, un sopralluogo è stato esperito il successivo 14.7.2006 mentre il 5.9.2007 si è proceduto allescussione dei testi citati dallistante. Al termine di questultima udienza, daccordo le parti, si è stabilita lemissione di un giudizio pregiudiziale sullesistenza dei presupposti di merito dellazione.
2.2.1. Listante pone a fondamento della pretesa listituto dellespropriazione materiale (art. 39 Lespr.), ciò che lo COEP 1 contesta poiché nessuna norma speciale del diritto ticinese prevede lobbligo di risarcire il proprietario per gli inconvenienti derivanti dalla chiusura temporanea di una strada ed in particolare per titolo di espropriazione materiale.2.2. Lespropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è riconducibile tanto ad uningerenza particolarmente grave nelluso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare le prerogative insite nel diritto di proprietà, specie quella di edificare, quanto ad uningerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nelluna e nellaltra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che latto limitativo sia definitivo e che larea colpita da restrizione sia edificabile o possa esserlo nellimmediato futuro. In altre parole occorre che con linstaurazione del provvedimento limitativo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 123-134).Lespropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, ossia nel PR o in una sua variante poiché è questo lo strumento predisposto, tra laltro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss LALPT; Riva, op. cit., no. 25, 107-108).Sotto questo profilo lipotesi dellespropriazione materiale può dacchito essere esclusa. Sia perché i disagi lamentati non dipendono da un provvedimento pianificatorio definitivo, sia perché una misura temporanea di polizia, quale è una semplice regolamentazione del traffico limitata a 2 mesi, di certo non è equiparabile ad unespropriazione materiale temporanea (cfr. RDAT II-1999 no. 39) né si apparenta a quei provvedimenti provvisori giusta lart. 57 LALPT che peraltro sono indennizzabili solo in via del tutto eccezionale (cfr. Riva, op. cit., no. 176-177 e rinvii).2.3. La legge sulle strade non contempla alcuna disposizione che sancisca il diritto del confinante di ottenere un indennizzo nel caso fossero disposte la chiusura od una limitazione duso di una strada pubblica. In effetti lart. 47 Lstr., entrato in vigore il 1°.1.2007, dispone che le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per lesecuzione di lavori senza peraltro accennare ad alcuna ipotesi risarcitoria. Il previgente art. 46 cpv. 2 che il legislatore ha abrogato senza particolari commenti (cfr. Rapporto parziale 2 del 23.3.2006 sul messaggio del Consiglio di Stato no. 5361concernente la Lcoord e la modifica della LE, della Lstr. e della LCFo, p. 8 e 20) stabiliva che eventuali contestazioni fossero trattate secondo la procedura prevista per i casi di espropriazione materiale.Dal canto suo la giurisprudenza passata federale e cantonale riguardante il tema specifico della regolamentazione stradale (anche a dipendenza di un cantiere) riconosceva al fronteggiante semplici vantaggi di fatto non protetti dalla garanzia della proprietà la cui soppressione o restrizione di principio non legittimava il proprietario ad ottenere unindennità, salvo nellipotesi di chiusura totale e definitiva dellaccesso (cfr. DTF 100 Ia 131 c. 5d, 100 Ib 199 c. 2b; RDAT I-1994 no. 45, II-1996 no. 41).Nel 2000 il Tribunale federale ha modificato la sua giurisprudenza ponendo linnovativo principio secondo cui il confinante deve poter invocare la garanzia della proprietà per opporsi ad una revoca o limitazione duso di una strada pubblica che rendesse impossibile o eccessivamente difficoltoso lo sfruttamento della sua proprietà (DTF 126 I 216 c. 1b/bb). Ma, come è stato ulteriormente puntualizzato, la garanzia della proprietà non tutela il confinante da qualsiasi incomodo provocato da una diversa regolamentazione stradale bensì unicamente dalle modifiche che di fatto precludono luso del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12; TRAM 3.11.2006 N. 50.2005.27-28).Nella fattispecie in esame è verosimile che il cantiere abbia provocato qualche disagio sia dal profilo ambientale sia per la circolazione veicolare; conferma ne siano le dichiarazioni dei testi escussi i quali hanno riferito di sbarramenti occasionali ripetuti anche in Via __________ che impedivano temporaneamente laccesso veicolare al posteggio del __________ Tuttavia disagi analoghi possono presentarsi in qualsiasi normale situazione di cantiere ed in concreto non hanno impedito luso conforme del fondo né lo hanno privato in modo permanente dellaccesso. In effetti, al di là che laccesso pedonale non è mai stato inibito, lo COEP 1 si è premurato di eseguire i lavori solo nel periodo estivo e dopo la chiusura delle scuole, ossia quando il traffico è meno intenso, mantenendo comunque la possibilità di transito su Via __________. La restrizione imposta alla circolazione, limitata al senso unico discendente, e qualche sbarramento episodico di breve durata dovuto a motivi tecnici non sono provvedimenti sproporzionati ma anzi hanno concorso ad una migliore e più rapida gestione del cantiere, e nel complesso non bastano per concludere, come richiede la giurisprudenza, che lattività dellesercizio pubblico sia stata preclusa. Per il resto ed al fine di evitare ripetizioni, si rinvia a quanto sarà ancora aggiunto nei prossimi considerandi e che vale mutatis mutandi anche nel presente contesto.Nella misura in cui si riconduce allistituto dellespropriazione materiale listanza è dunque infondata.
3.Posto che gli istanti sollecitano unindennità per le immissioni moleste prodotte dal cantiere stradale la pretesa è manifestamente riconducibile allistituto dellespropriazione dei diritti di vicinato. Infatti, per prassi acquisita, se lo sfruttamento o la costruzione di unopera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di espropriare, genera immissioni eccessive inevitabili o che potrebbero essere evitate ma con una spesa sproporzionata, ai mezzi di difesa del vicino offerti dal diritto privato (art. 679 CC) si sostituiscono i diritti sanciti dalla LFespr. la quale prevede espressamente allart. 5 che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione formale i diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato. Concretamente tale ipotesi altro non individua se non la costituzione coatta di una servitù prediale a carico del fondo del vicino ed a favore del proprietario dellopera di interesse pubblico il cui oggetto consiste nellobbligo di tollerare le immissioni (DTF 132 II 434 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3). Perciò la pretesa soggiace allistituto dellespropriazione formale.Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati come suscettibili di espropriazione (cfr. art. 1 Lespr.), la giurisprudenza cantonale ammette che possano essere espropriati formalmente e quindi indennizzati alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (cfr. RDAT 1990 no. 56 c. 9, I-1996 no. 44, II-1998 no. 27 c. 3.1; RtiD I-2006 no. 23).
4.4.1. Il giudice delle espropriazioni è competente se le immissioni lamentate dal vicino sono inevitabili o possono essere evitate ma soltanto con una spesa sproporzionata, e se provengono dalla costruzione di unopera di interesse pubblico il cui proprietario dispone del diritto di espropriazione.Gli interventi eseguiti sulla strada cantonale __________ sono opere dinteresse pubblico eseguite su sedime stradale appartenente al patrimonio amministrativo del __________ che fruisce del diritto di espropriazione (art. 2 cpv. 1 Lespr.), avendolo del resto puntualmente esercitato nella pregressa procedura combinata di approvazione dei definitivi e di espropriazione conclusasi nel 2004. Oggettivamente le immissioni provocate dal cantiere erano inevitabili e, in particolare, lintervento non poteva essere eseguito senza una speciale regolamentazione del traffico. Da ciò la scelta di adottare il senso unico discendente poiché la posa di semafori con transito bidirezionale alternato come inizialmente ventilato (cfr. lettera del 6.10.2004 doc. 2), avrebbe prolungato in maniera considerevole la durata dei lavori e quindi anche gli stessi disagi lamentati dallistante con evidenti conseguenze anche per i costi di costruzione.Pertanto la pretesa ha senzaltro carattere espropriativo ed è quindi di competenza del Tribunale di espropriazione.4.2. Titolare dellazione in risarcimento è il vicino, concetto che è da interpretare in modo ampio e che include non soltanto il fronteggiante diretto bensì chiunque come proprietario o possessore stabile del fondo fosse pregiudicato dalle immissioni (Zen-Ruffinen/GuyEcabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1071; Bovay, Lexpropriation des droits de voisinage, Th, 2000, p. 86).ISES 1 ha il duplice ruolo di vicina, rispetto al sedime stradale, e di conduttrice in forza di un contratto di locazione stipulato il 28.10.2002 a durata determinata con scadenza il 31.12.2012.La sua legittimazione, peraltro nemmeno contestata, è dunque palese.4.3. Lo COEP 1, richiamati gli art. 24 e 32 Lespr, sostiene che le pretese dellistante siano ampiamente tardive.Come già rilevato la pregressa procedura espropriativa avviata nel 2004 in vista dellesecuzione delle opere stradali non ha coinvolto il mapp. no. 420. Ne consegue che la presente domanda di indennizzo dipendente dai disagi provocati dal cantiere non era soggetta ai termini di perenzione sanciti dagli art. 24 e 32 Lespr. bensì al termine di prescrizione ordinario di 5 anni, normalmente applicabile alle pretese di diritto pubblico, a decorrere dalla nascita della pretesa, rispettivamente dalla riconoscibilità oggettiva del danno (DTF 124 II 550 c. 4a, 130 II 413 c. 11; RtiD I-2006 no. 23 c. 4.1).I lavori sulla strada cantonale sono iniziati il 5.7.2005 (cfr. programma dei lavori) motivo per cui listanza 22.8.2005 è senzaltro tempestiva.
5.5.1. Stando alle azioni di difesa del vicino previste dallart. 679 CC, che istituiscono una responsabilità causale per il proprietario che trascende nel suo diritto di proprietà, lobbligo di indennizzo dello COEP 1 presuppone una violazione, da parte sua, dei diritti di vicinato sotto forma di immissioni eccessive, il verificarsi di un danno e la sussistenza di un nesso causale adeguato tra le immissioni ed il danno.Le condizioni poste dalla giurisprudenza affinché unimmissione possa configurarsi come eccessiva differiscono a dipendenza che essa provenga dalluso o dalla costruzione di unopera pubblica.Le immissioni dipendenti dalluso, vale a dire dal traffico stradale aereo o ferroviario, appaiono eccessive quando sono, cumulativamente, imprevedibili, speciali e gravi (DTF 128 II 331 c. 2.1, 129 II 74 c. 2.1, 130 II 402 c. 7.1; Bovay, op. cit., p. 154 ss).Tali requisiti non sono direttamente trasponibili alle immissioni cagionate da interventi costruttivi, ambito nel quale si applicano invece per analogia i principi del diritto civile derivanti dallart. 684 CC. Pertanto per stabilire se le immissioni siano eccessive bisogna valutare, in base al grado di sensibilità di un qualsiasi soggetto ragionevole, se esse superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini tenuto conto delluso locale, della situazione e della natura dellimmobile. Unindennità sarà così dovuta solo se gli effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura intensità e durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole; di contro gli inconvenienti temporanei normalmente vanno tollerati senza indennizzo (DTF 132 II 435 c. 3 e rinvii; RtiD I-2006 no. 23 c. 3; Bovay, op. cit., p. 24, 26 ss; Zen-Ruffinen/GuyEcabert, op. cit., no. 1147; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für unvermeidbare übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988).5.2. Listante rileva che la sua attività è incentrata sul traffico di transito e dunque ravvisa un eccesso nella regolamentazione del traffico disposta dallo COEP
1. In particolare lintroduzione del senso unico discendente su Via __________, avvenuta a dispetto delle indicazioni inizialmente fornite, ha reso impossibile laccesso al ristorante (rispettivamente al suo posteggio) per gli utenti che abitualmente percorrono la strada in senso ascendente e dunque costituisce un provvedimento imprevedibile e straordinario oltre che discriminatorio per rapporto agli altri esercizi pubblici di __________ e di __________.Ai proprietari del mapp. no. 420 era stato comunicato, prima dellapertura del cantiere, che i lavori sarebbero stati eseguiti a tappe coinvolgendo prima una carreggiata e poi laltra, che il traffico bidirezionale sarebbe stato mantenuto e gestito mediante semafori e che i lavori si sarebbero protratti per ca. 18 mesi (cfr. lettera 6.10.2004 doc. 2). Lo COEP 1 ha poi deciso differentemente rinunciando al traffico bidirezionale e disponendo appunto il senso unico discendente durante la prima fase dei lavori, ossia dal 5.7 al 2.9.2005 (cfr. programma dei lavori).Il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti adottati dallo RA 2 siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, presentandosi soluzioni differenti, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti dei privati. In concreto non è detto che la posa di un impianto semaforico per mantenere il traffico nel doppio senso su Via __________ fosse la soluzione meno pregiudizievole, già solo per il fatto che il cantiere si sarebbe protratto ininterrottamente per ben 18 mesi e così anche gli stessi inconvenienti lamentati dallistante. Ad ogni modo lesistenza di questa alternativa non basta per definire sproporzionata la misura del senso unico poiché in ambito espropriativo, a fronte dellesecuzione di unopera dinteresse pubblico, non è richiesto che la limitazione della proprietà sia circoscritta a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dellopera, ma è concesso che si estenda a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, ad unesecuzione adeguata dellintervento (RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3 e rinvii).La regolamentazione del traffico disposta dallo COEP 1 non è un fatto eccezionale nellambito di un cantiere stradale né lo è stato in concreto specie a fronte dei contenuti del progetto che contemplava, oltre alla posa di nuove canalizzazione alla formazione di un nuovo marciapiede ed alla sistemazione del campo viabile, anche la costruzione di importanti opere murarie di sostegno e di controriva lungo i due lati della carreggiata. Considerate le condizioni precedenti della strada che notoriamente sopporta un traffico importante e gli spazi limitati sia per lesistenza di edifici abitativi sia per la morfologia del terreno a monte, tutto sommato il cantiere è stato coordinato e gestito con criterio poiché è rimasto aperto per soli due mesi estivi, ossia in un periodo nel quale lintensità del traffico è ridotta, ed ha lasciato libera al transito una carreggiata offrendo agli automobilisti gli spazi di passaggio e di manovra massimi consentiti dallo stato dei luoghi e dei lavori.Tutto ciò può aver creato certi disagi, anche ambientali, disagi che tuttavia devono essere sopportati a fronte del prevalente interesse pubblico ad una corretta e celere esecuzione dei lavori a vantaggio non solo dei residenti ma anche di tutti gli utenti che usufruiscono di quella strada. Disagi che, oltre ad essere temporanei, hanno colpito in ugual modo tutti i confinanti con lopera; si pensi ad esempio ai residenti con proprietà lungo Via __________ che non potendo accedere direttamente da __________ hanno dovuto ricorrere a percorsi alternativi da __________ o __________. Sotto questo profilo è irrilevante la situazione degli esercizi pubblici siti nei nuclei di __________ e __________ cui listante accenna per confronto ed a sostegno di unasserita discriminazione; detta situazione manifestamente non è pertinente poiché il paragone va riferito alle proprietà che in qualche modo sono state coinvolte nei lavori e non a quelle site in paese che non hanno nulla a che vedere con lopera.5.3. Listante rimprovera allo COEP 1 di aver compromesso anche la circolazione su Via __________, benché dovesse rimanere liberamente transitabile nei due sensi, e di aver quindi pregiudicato ulteriormente laccesso al Ristorante.Durante il cantiere la regola era quella della percorribilità bidirezionale di Via __________. Da questultima si accede agli insediamenti residenziali di __________ e di __________ serviti rispettivamente da Via __________, transitabile solo in senso ascendente a partire dalla stessa cantonale, e da Via __________ La libera accessibilità a Via __________ era dunque un accorgimento inteso a non pregiudicare le proprietà della zona oltre il necessario.E accertato che, nonostante i buoni propositi, talora il tratto stradale è stato sbarrato, circostanza confermata dai testi escussi, da un rapporto dellagente della polizia comunale di __________ e dal conseguente scritto indirizzato dalMunicipiodi __________ alla __________ (cfr. testi __________, __________ e __________; rapporto 11.8.2005 e lettera delMunicipio12.8.2005).E però altrettanto assodato che si è trattato di sbarramenti temporanei che di fatto hanno colpito tutto un comprensorio e non il solo mapp. no. 420 in particolare e che vanno ascritti a contingenze del tutto particolari. Lo attestano, ancora una volta, le deposizioni dei testi che hanno riferito di interruzioni occasionali e di breve durata riconducibili ad interventi puntuali o allo scarico di materiali e quindi a motivi tecnici che non lasciavano spazio ad altre soluzioni e che comunque non hanno scoraggiato il cliente abituale.5.4. Tutto ciò considerato nel complesso gli inconvenienti dettati dal cantiere non hanno precluso né limitato oltre il tollerabile i diritti dellistante e non hanno raggiunto, per loro natura intensità e durata, proporzioni tali da configurarsi come eccesso.Ne consegue che listanza va respinta per carenza dei presupposti dellazione.
6.Normalmente nelle cause di espropriazione formale le spese di giudizio sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.).In concreto, tuttavia, si deve prescindere dalla norma generale poiché il procedimento non è stato avviato dallente pubblico bensì dal privato titolare dei diritti asseritamene lesi che si è quindi assunto tutti i rischi dellazione come in una normale procedura amministrativa.Pertanto, visto lesito dellistanza, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dellistante in quanto parte soccombente (art. 31 LPamm.); per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Listanza è respinta per carenza dei presupposti dellazione.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1500.- sono a carico dellistante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De MorpurgoAnnalisa Butti