Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
E. 1.1 circolazione senza licenza di circolazione (ex art. 96 cfr. 1 cpv. 1 e cfr. 2 cpv. 1 LCStr) per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile; o, subordinatamente, di
E. 1.2 circolazione senza targhe di controllo (ex art. 96 cfr. 1 cpv. 1 LCStr) per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura __________ senza le targhe di controllo richieste; 2. In caso di risposta affermativa ai quesiti no. 1.1. o 1.2., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
E. 2 Alla multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
E. 3 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
E. 4 In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale.
E. 5 In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1. o 1.2., se devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte, benché regolarmente avvertita in tal senso in sede dibattimentale, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; richiamati gli artt. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG; rispondendo affermativamente ai quesiti 1.2., 2, 5 e negativamente ai quesiti 1.1., 4; venendo contestualmente a cadere il quesito no. 3; dichiara ACCU 1 autore colpevole di circolazione senza targhe ex art. 96 cfr. 1 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa no. 4250/2004 del 16 dicembre 2004. proscioglie ACCU 1 dall’accusa di circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione ex art. 96 cfr. 2 cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa; di conseguenza condanna ACCU 1,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.7-2
Lugano
23 novembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1
rappr. dall RA 3
contro
PPP mappale n. 391 RFD di __________,composta da:
1. MCON 3
2. MCON 4
3. MCON 5
4. MCON 6
5. MCON 7
6. MCON 8
7. MCON 9
8. MCON 10
tutti rappr. da RA 4 ed RA 5
ai fini dellacquisizione parziale delle part. no. 43, 729 e 391 RFD __________
relativamente alla PPP al mapp. no. 391 RFD __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato,in fatto ed in diritto
1.1.1. Il mapp. no. 43 di __________ è un fondo parzialmente edificato ubicato ai margini del nucleo. Nel 1979 il ISEP 1 stipulò un contratto di locazione della durata di 20 anni con lallora proprietaria __________ per realizzare un posteggio pubblico sul piazzale che circonda lo stabile. Nel PR approvato il 10.8.1988 questultimo fu gravato con un vincolo a destinazione posteggio pubblico con accesso da ovest.Il Comune ha ora risolto di acquistare le aree di posteggio e di accesso che oltre ad essere riservate dal PR sono da tempo adibite a scopi pubblici. Perciò, ottenuto lavallo del Consiglio del Consiglio Comunale, ha avviato il presente procedimento espropriativo pubblicando gli atti dall11.7 al 9.8.2005. Con gli attuali proprietari del mapp. no. 43 ilMunicipioè poi giunto ad una transazione (decreto di stralcio del 25.1.2007 inc. no. 10.2005.7-1) cosicché la vertenza si riduce ai mapp. no. 729 e 391 entrambi espropriati limitatamente ad una fascia lungo il confine con il mapp. no. 43 con funzione di accesso.1.2. Il mapp. no. 391, costituito in PPP, è espropriato in ragione di 44 mq contro versamento di unindennità di fr. 20.- il mq che i comproprietari hanno contestato ritenendo più ragionevole un risarcimento di 360/400.- fr. il mq.Alludienza di conciliazione del 12.1.2006 essi si sono rimessi al giudizio di questo Tribunale.Costituito il nuovo collegio giudicante, le parti hanno rinunciato a ripetere il dibattimento.
2.Il mapp. no. 391 è così censito a RF:sub. m) piazzale mq 844sub. o) strada mq 44sub. P) fabbricato abitato mq 500totale mq 1388Si tratta di un terreno pianeggiante di forma piuttosto irregolare sul quale sorge una palazzina dappartamenti (cfr. doc. fotografica). Nel PR il fondo è attribuito alla zona del nucleo tradizionale (NT).
3.3.1.Lespropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dallintervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se levento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).Lindennità consta, in particolare, dellintero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nellambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante lanno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).Lapplicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece lidentità con loggetto paragonato. E tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dellevoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27).In questottica le punte estreme ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dellestimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).3.2. Lente espropriante ha offerto unindennità di fr. 20.- il mq per il motivo che la superficie espropriata è costituita da sedime stradale. Ora, a prescindere dal fatto che lofferta non è vincolante per il Tribunale (art. 49 cpv. 1 Lespr.), essa si rivela comunque inadeguata. Infatti leffetto anticipato negativo dipendente dal vincolo di PR con destinazione strada è un elemento irrilevante ai fini dellestimo (art. 12 cpv. 1 Lespr.) e di conseguenza il solo fatto che la superficie sia già usata come strada e sia censita come tale a RF non ne giustifica lespropriazione ad un valore irrisorio. In questottica è pure di secondaria importanza che il fondo sia gravato con un onere di passo pubblico con carro a favore del Comune poiché tale onere interessa lo stesso sedime riservato dal PR e non incide né sullo sfruttamento né sul valore commerciale del fondo. La superficie espropriata va quindi indennizzata al valore edilizio pieno.Ciò detto lestimo si fonda sui prezzi ufficiali più recenti (art. 19 Lespr.) risultanti dalle transazioni immobiliari riferite a terreni liberi con possibilità di sfruttamento analoghe a quelle del fondo espropriato. La ricerca esperita come duso a RF offre scarsi risultati; solo due sono le transazioni reperite con oggetto terreni liberi attribuiti alla zone di completazione del nucleo (ZCN) che riportano i prezzi seguenti:- fr. 326.08 il mq per il mapp. no. 659 di mq 368, loc. __________ (iscr. a RF il 23.6.2000);- fr. 279.72 il mq per il mapp. no. 770 di mq 429, loc. __________ (iscr. a RF l11.8.2000).La penuria di dati di raffronto recenti riguarda non solo i terreni liberi, in sé già rari in zona nucleo, ma anche quelli edificati e non è necessariamente sintomo di stagnazione del mercato immobiliare; verosimilmente è da ricondurre piuttosto ad unofferta assai limitata legata ad una certa reticenza dei proprietari poco propensi alla vendita di questa particolare tipologia di immobili poiché notoriamente si tratta di oggetti di pregio, talvolta anche solo per ragioni soggettive ed affettive. Tanto è vero che in altre zone residenziali di __________ o __________, specie a destinazione R2 o R3 e quindi a connotazione meno caratteristica, le contrattazioni non mancano.Tale circostanza non è comunque dostacolo allestimo poiché, stando alla giurisprudenza, è lecito trarre spunto anche da compravendite isolate purché i prezzi dacquisto siano esaminati con cura e la stipulazione dei contratti non risulti influenzata da circostanze particolari (DTF 122 I 168 c. 3a; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85). Questo non sembra essere il caso per le transazioni concernenti i mapp. no. 659 e 770; nulla lascia presumere che i contratti siano stati influenzati da elementi speculativi, inusuali o di natura soggettiva motivo per cui il prezzo di vendita può essere considerato attendibile. E vero che i mapp. no. 659 e 770 appartengono alla ZCN dove, a differenza del nucleo tradizionale (NT), la riattazione e ledificazione di principio non sono vincolate alle volumetrie ma solo al rispetto delle distanze, delle altezze e ad un ordine architettonico che non contrasti con le caratteristiche ambientali (art. 34 e 35 NAPR); concretamente ciò significa che una riduzione di superficie condiziona proporzionalmente ledificabilità nella ZCN mentre nella zona NT non pregiudica la potenzialità edificatoria con la conseguenza che dal profilo meramente edilizio la ZCN potrebbe apparire più interessante. Tuttavia non va trascurato che nella zona NT le superfici libere complementari ad un edificio sono limitatissime e quindi, oltre ad essere assai preziose, sono un elemento che influisce sullattrattiva delloggetto e sul suo valore commerciale. Tutto sommato si può quindi ritenere che i valori accertati per la ZCN possano valere anche per la zona NT. Inoltre, nonostante la mancanza di offerta, rispetto al 2000 devessere ammessa una certa rivalutazione cosicché il valore attuale può essere stimato prudenzialmente in fr. 350.- il mq.Questo importo si adegua al mapp. no. 391; il fondo, già edificato, dispone infatti di unarea di respiro che influisce sul suo pregio rendendo il fondo attrattivo dal profilo commerciale.Lindennità espropriativa è dunque fissata in fr. 350.- il mq.
4.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dellente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia:1. Per lespropriazione formale di mq 44 del mapp. no. 391 lente espropriante verserà agli espropriati unindennità di fr. 350.- il mq.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dellente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dallintimazione.
4. Intimazione a:
-
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco