Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente intralciato la libertà dagire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per circa 10-15 minuti nellappartamento da lui occupato, chiudendo la porta dentrata a chiave sino allarrivo della Polizia che gli intimò di aprire;
e condanna ACCU 1,
Dispositiv
- Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta). Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS. Confermail rinvio della parte civile al competente foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese. Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione permessi e immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice supplente: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1: fr. 350.00 tassa di giustizia fr. 150.00 spese giudiziarie fr. 50.00 testi fr. 550.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2005.67/ANC
DA 402/2005
Bellinzona
2 settembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 2 gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall__________
2. Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente intralciato la libertà dagire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per circa 15 minuti nellappartamento da lui occupato, chiudendo la porta dentrata a chiave sino allarrivo della Polizia che gli intimò daprire;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa del 2 febbraio 2005 n. DA 402/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 1, __________, é rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta dallaccusato in modo tempestivo il 12/16 febbraio 2005;
indetto il dibattimento 2 settembre 2005, al quale hanno presenziato laccusato, DI 1__________, il patrocinatore di parte civile, PR 1, mentre il Sost. Procuratore pubblico __________, Lugano, con lettera 18/19 luglio 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato e la parte civile, non ha fatto atto di comparsa;
acquisite definitivamente agli atti ed assunte tutte le prove risultanti dallincarto della Pretura penale n. 10.2005.67;
sentito il patrono di parte civile, PR 1, __________, il quale rileva come le risultanze dibattimentali hanno confermato la bontà del DA emesso nei confronti dellaccusato. Da parte del signor CIVI 1 non vi sono stati atti di violenza, egli è stato tirato per il bavero dalla signora __________ allinterno dellappartamento di questultima e limputato lo ha violentemente picchiato. E inveritiero che i __________ avessero intenzione di chiamare la Polizia. La medesima, fatto accertato, è infatti stata allertata dalla signora __________. Lazione del signor __________ è stata sproporzionata ed ingiustificata e le pesanti conseguenze sono dettagliate nel certificato medico agli atti. La signora __________ non presentava dal canto suo alcun segno sul collo. Ne consegue che il DA del 2 febbraio 2005 deve trovare integrale conferma;
sentito il difensore, DI 1, __________, il quale osserva come i fatti oggi in esame traggono origine dalliniziativa del signor __________, precisamente quella di incolpare i signori __________, senza peraltro essere in possesso di alcuna prova, di non meglio specificati danneggiamenti della ghirlanda natalizia appesa sulla porta dellappartamento della parte civile. Contrariamente a quanto asserito, la famiglia __________ non ha ricevuto alcun ammonimento da parte dellamministrazione dello stabile. Il signor ACCU 1 ha oggi pienamente confermato quanto dichiarato dinnanzi agli agenti di polizia e non è per nulla caduto in contraddizioni. Egli è intervenuto in modo deciso unicamente in soccorso della moglie, aggredita dalla parte civile, nullaltro. La reazione da lui avuta è comprensibile. Quanto subito dalla signora __________ da parte del signor CIVI 1 risulta del resto dal relativo certificato medico agli atti. Deve pertanto essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dellart. 33 CPS, precisando pure che leventuale eccesso risulta scusabile, ai sensi del capoverso 2 del medesimo disposto, vista laggressione subita dalla signora __________. Laccusato deve di conseguenza andare esente da pena. Per quanto attiene al reato di coazione, rileva come il signor CIVI 1 era in preda ad una crisi isterica, circostanza che ha portato limputato ad immobilizzarlo per impedirgli di compiere ulteriori atti violenti ed attendere larrivo della polizia per far accertare correttamente i fatti. Richiama pure lart. 99 CPP, in virtù del quale una persona può essere arrestata in caso di flagranza di reato. Pertanto, chiede il completo proscioglimento pure per quel che riguarda la seconda imputazione. Subordinatamente, in caso di condanna, chiede una massiccia riduzione della pena;
sentito per ultimo l'accusato per la dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), il quale evidenzia il suo disagio dovuto al fatto di essere confrontato per la prima volta con la giustizia. Egli è venuto in Svizzera per lavorare e vivere con la propria famiglia, non per causare problemi. La situazione al quale è confrontato non è stata da lui provocata, egli ha reagito distinto in difesa di sua moglie alla luce dellaggressione portata dal signor __________;
il giudice pone a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 2 gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall__________;
1.2. Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, usando la violenza descritta allimputazione di cui al punto 1.1, intenzionalmente intralciato la libertà dagire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per circa 15 minuti nellappartamento da lui occupato, chiudendo la porta dentrata a chiave sino allarrivo della Polizia che gli intimò di aprire;
2. Ha agito in stato di legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?
2.1. Ha ecceduto i limiti della legittima difesa secondo lart. 33 cpv. 2 CPS?
3. In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al punto 1, quale pena deve essergli comminata?
4. In caso di pena privativa della libertà, deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
5. In caso di condanna, la pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
6. A chi il carico delle spese giudiziarie?
Letti ed esaminati gli atti formanti lincarto n. 10.2005.67;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 33 cpv. 2, 36, 41, 63, 68, 123 cifra 1, 181 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1, 1.2, 2.1, 4, 5 e negativamente al quesito n. 2;
dichiaraACCU 1,
autore colpevole di
1. Lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, colpito con dei pugni il costato e il viso di CIVI 1, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici agli atti, del 2 gennaio 2005 e del 18 gennaio 2005 rilasciati dall__________;
2. Coazione, art. 181 CPS;
per avere, a __________ in data 2 gennaio 2005, usando la violenza descritta sub 1, intenzionalmente intralciato la libertà dagire di CIVI 1, costringendolo a trattenersi per circa 10-15 minuti nellappartamento da lui occupato, chiudendo la porta dentrata a chiave sino allarrivo della Polizia che gli intimò di aprire;
e condanna ACCU 1,
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta).
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Confermail rinvio della parte civile al competente foro civile per il riconoscimento delle proprie pretese.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione permessi e immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 350.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 550.00 totale