Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.609
DA 4462/2005
Bellinzona
7 aprile 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria, art. 177 CP,
per avere, a Lugano il 26 ottobre 2004,
offeso lonore di LESA 1 tacciandolo di ladro,
perseguito con decreto daccusa del 28 novembre 2005 n. DA 4462/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2005;
indetto il dibattimento 7 aprile 2006, al quale ha partecipato laccusato, mentre la SPP con lettera 24 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso dellaccusato, i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole del reato di ingiuria, art. 177 CPS,
per avere,
a Lugano il 26 ottobre 2004,
offeso lonore di LESA 1 tacciandolo di ladro?
2.In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena deve essergli comminata?
3.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4. Il giudizio sulle spese processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto no. 1 e ritenuti superati gli altri;
proscioglieACCU 1
dal capo di imputazione di ingiuria, art. 177 CP,
e carica la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento) allo Stato.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale