Sachverhalt
sarebbero accaduti nella maniera sostenuta dal signor ACCU 1.
Infine, la circostanza che le esposizioni dei fatti dellimputato e della vittima siano in parte congruenti (si pensi al continuo scampanellio presso labitazione dei genitore della moglie da parte del prevenuto, e al rifiuto della figlia di andare con il papà che però, secondo il prevenuto, sarebbe stata la madre a causare), come pure il suo comportamento irrispettoso nei confronti della madre (cfr. verbale __________ 22.11.2005, p. 1 e segg., dove linterrogata allude ad altri episodi discutibili del 19 marzo 2005 e del 28 maggio 2005, che non costituiscono oggetto del presente procedimento, siccome il Magistrato inquirente non ha formulato per quei fatti alcunaccusa), non conferiscono ancora unaccresciuta credibilità alla deposizione della moglie: infatti, questi dati, da una parte, non permettono ancora di affidare maggiore efficacia e veridicità alla versione della moglie e, dallaltra, sono troppo generici (in che modo è stato irrispettoso? Quante volte?) e non collocabili con precisione nel tempo e nello spazio, per ricostruire e accertare unindole tipicamente violenta, oltraggiosa e recidiva dellimputato. Piuttosto, in simili evenienze, questultimo va messo al beneficio del dubbio e i presupposti oggettivi dellart. 126 cpv. 1 CP non possono essere considerati riuniti.
4.1.2. Il reato di vie di fatto nella figura ancorata al primo capoverso dellart. 126 CP costituisce una contravvenzione, pertanto unanalisi delle premesse soggettive (comunque non corroborate da prove certe) non appare necessaria, il tentativo non essendo giuridicamente ipotizzabile (cfr. art. 126 cpv. 1 combinato con lart. 104 cpv. 1 CP).
4.1.3. ACCU 1 va pertanto prosciolto in relazione allipotesi di reato di vie di fatto.
4.2. Conformemente allart. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto lonore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.
4.2.1. Di per sé lepiteto troia configura uningiuria (cfr. BSK StGB II-Riklin, ad art. 177 N 3). Per poter condannare una persona, occorre però accertare lesternazione di una simile offesa e associare con certezza lindividuo che lha proferita con quello indicato nel decreto di accusa; unoperazione di sussunzione, questa, che può essere falsificata mediante prove antitetiche a quelle offerte dallautorità inquirente e a carico del prevenuto.
Nel caso che ci occupa, allaccusa della moglie, secondo cui il marito lavrebbe tacciata di troia (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 3), fa eco la confutazione del marito, che ha negato in sostanza, e anche in aula, di essersi espresso in quei toni (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2).
In assenza di altri riscontri concludenti per tale imputazione in particolare di una deposizione di un terzo o di una registrazione audio(visiva) , lelemento tipico dellesternazione di unoffesa allonore da parte dellautore nei riguardi della moglie non può essere confermato. Inaltri termini, sulla base della sola allegazione della moglie, non è ancora possibile stabilire per certo che il prevenuto abbia disonorato la moglie tacciandola di troia e che per questo egli sia da ritenere autore colpevole di ingiuria (cfr. RolfGrädel,Die strafrechtliche Rechtsprechung des Obergerichts des Kantons Bern 2003, in: ZBJV 2004/6, p. 433 segg., 452, che riporta una cassazione di una decisione di condanna fondata unicamente su un rapporto di polizia). Nella sua querela la moglie ha indicato il nome di alcuni testimoni; tuttavia, avendo ella segnalato tre distinte costellazioni, non è possibile sapere quali testi potevano offrire puntuali indicazioni sui fatti del 29 maggio 2005. Anche per questo motivo, il giudice non era nelle condizioni per attivarsi dufficio e sentire un terzo al fine di ricercare più nel dettaglio la verità materiale; oltre a ciò, la deposizione della teste __________ non permetteva minimamente di far luce sulle circostanze di quel 29 maggio, per cui una sua riassunzione in sede dibattimentale, nemmeno pretesa dalla parte lesa, non entrava in linea di conto.
4.2.2. Tali conclusioni portano anche ad escludere ladempimento degli estremi soggettivi del reato in discussione: infatti, nel caso di specie, dato che non si può rimproverare allimputato di aver concretamente offeso la vittima con lepiteto: troia e ciò in virtù del principioin dubio pro reo non pare altresì possibile ascrivergli la volontà di denigrare la moglie, né la consapevolezza di formulare giudizi ingiuriosi nei di lei confronti.
4.2.3. In estrema sintesi, limputato va prosciolto anche in ordine allipotizzato reato
di ingiuria.
5. Le spese sono interamente a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art. 126 e 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 9 segg. e 273 segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti no. 1.1. e 1.2., ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglieACCU 1,
dai capi di imputazione di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, e di ingiuria, art. 177 CP,
e pone a carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.602
DA 4738/2005
Bellinzona
7 aprile 2006
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di
1.vie di fatto, art. 126 CPS,
per avere,
il 29 maggio 2005,
a __________,
commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte;
2.ingiuria, art. 177 CPS,
per avere,
il 29 maggio 2005,
a __________
offeso lonore della moglie LESA 1 insultandola con lepiteto troia;
perseguito con decreto daccusa del 7 dicembre 2005 n. DA 4738/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustiza di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione interposta in data 14 dicembre 2005 dal patrocinatore dellaccusato;
indetto il pubblico dibattimento in data 7 aprile 2006, al quale hanno preso parte laccusato e il suo patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1, con lettera 27.3.2006, ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato. Da parte sua, la querelante e parte lesa non ha fatto atto di presenza;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa in narrativa, proceduto, previa lettura dellart. 118 cpv. 2 CPP, all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula lintegrale proscioglimento del suo assistito in virtù del principioin dubio pro reo;
sentito da ultimo l'accusato, per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP);
posti a giudizio, con il consenso del patrocinatore dellaccusato, i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole dei reati di:
1.1.vie di fatto, art. 126 CPS,
per avere,
il 29 maggio 2005,
a __________,
commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con una manata sulla fronte?
1.2.ingiuria, art. 177 CPS,
per avere,
il 29 maggio 2005,
a __________,
offeso lonore della moglie LESA 1 insultandola con lepiteto troia?
2.In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.Il giudizio sulle spese processuali.
Preso atto che, in data 10/11 aprile 2006, il Sostituto Procuratore pubblico ha formulato dichiarazione di ricorso contro la sentenza 7 aprile 2006, chiedendone parimenti la motivazione scritta;
Letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 è nato il __________ a __________. Egli è cresciuto in __________, e qui ha frequentato le scuole elementari (fino alletà di dodici anni) e il liceo (fino alletà di 17/18 anni), dove ha conseguito il baccalaureato. In seguito, si è iscritto ad una scuola privata, per studiare elettromeccanica, prima di approdare, con la funzione di animatore, in un centro balneare gestito da un Club Méditeranné locale. In questo contesto avrebbe conosciuto la sua futura consorte, ossia la signora LESA 1: a detta dellimputato, si sarebbe trattato di una conoscenza classica.
In data 21 maggio __________, ACCU 1 convogliava a nozze con LESA 1; dalla loro unione è nata una bimba, __________, che ora ha sei anni. Giunto in Svizzera, laccusato ha dapprima lavorato, per qualche mese, presso la ditta __________ di Bellinzona; poi, intercalato a un periodo di disoccupazione, egli è stato (ed è tuttora) attivo presso la birreria __________ quale operaio, quindi quale apprendista magazziniere (egli ha concluso con successo il tirocinio triennale) e infine quale operaio qualificato.
I coniugi ACCU 1 vivono separati da oltre due anni e lassetto famigliare è regolato da una decisione provvisionale pretorile: la figlia è affidata alla madre per le cure e leducazione, mentre in favore dellimputato risulta essere stato stabilito un diritto di visita. Per quanto concerne i contributi di mantenimento, ACCU 1 è obbligato a corrispondere per il sostentamento della figlia una somma di fr. 1230.- mensili, e della moglie un importo fr. 250.- mensili; un contributo, questultimo, che egli, da qualche tempo, ha cessato di versare a causa di difficoltà finanziarie. Riguardo allesercizio del diritto di visita, va detto che attualmente, alla luce delle difficoltà sorte tra i coniugi in ordine alla sua organizzazione, gli incontri tra limputato e la figlia avvengono di domenica presso listituto __________ di __________.
In relazione alla sua situazione finanziaria e personale, per un verso laccusato ha affermato di percepire attualmente ca. fr. 3'700.-/3'800.- netti al mese, per un altro, non ha alluso ad alcun problema di salute.
Il prevenuto è incensurato.
2. Con querela 31 maggio 2005 indirizzata al Ministero pubblico, la signora LESA 1 denunciava il marito per dei fatti avvenuti il 19 marzo, il 28 e il 29 maggio 2005 a __________. In data 23 giugno 2005, la medesima si recava presso gli uffici della polizia cantonale di Bellinzona per esplicitare i disagi e le violenze usate da suo marito contro di lei e di cui ella aveva ragguagliato le autorità inquirenti con la segnalazione 31 maggio 2005.
Nel corso dellistruttoria predibattimentale, limputato veniva sentito il 24 giugno e il 24 novembre 2005 dalla polizia cantonale, dopo che la pubblica sicurezza aveva interrogato __________, figlia della signora LESA 1, nata da una precedente unione.
Con decreto 7 dicembre 2005, il Sostituto Procuratore pubblico riteneva colpevole di vie di fatto e di ingiuria il prevenuto e ne proponeva la condanna ad una multa di fr. 300.-
3. Laccusato interponeva opposizione il 14/15 dicembre susseguente e il dibattimento pubblico veniva indetto per il 7 aprile 2006. Allo stesso si presentavano laccusato e il suo patrocinatore, mentre il Magistrato inquirente comunicava la propria assenza, confermando integralmente lipotesi accusatoria e la proposta di pena formulate con il decreto di accusa. La parte lesa LESA 1 non faceva per contro atto di comparsa. Dei dettagli emersi nel corso dellistruzione predibattimentale e durante il pubblico dibattimento, sarà detto, laddove necessario, nei sottostanti considerandi.
4. Le figure di reato da vagliare nel caso in esame sono quelle di vie di fatto (commesse con una manata sulla fronte) e di ingiuria (troia).
4.1. Conformemente allart. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con larresto o con la multa.
4.1.1. Dal profilo oggettivo, non vi sono sufficienti prove a comprova dellevento e dellazione imputati al prevenuto.
Il gesto attribuito allaccusato (colpire con una manata la moglie) è indiziato unicamente dalla deposizione della querelante rilasciata il 23 giugno 2005 (che ribadisce il contenuto della sua querela 31 maggio 2005): In continuazione suonava il campanello, sino a quando sono scesa allentrata. Appena mi ha vista ha iniziato ad insultarmi dandomi della troia e dicendomi di crepare io la __________ e mio padre. Improvvisamente, mentre io mi trovavo dinanzi a lui, questi a mano aperta mi dava una manata alla fronte dicendomi che tanto non rimanevano segni di colluttazione e quindi finiva tutto li (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, pp. 2-3). Il prevenuto ha contestato tale fatto sia durante il dibattimento, sia in sede di interrogatorio dinanzi allagente di polizia (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2: Arrivato allesterno della casa ho suonato il campanello ma nessuno mi apriva. Ho continuato a suonare per un bel po sino a quando ho chiamato la polizia. Questa è arrivata sul posto ed ha verificato che effettivamente non mi lasciavano la figlia); dal canto suo, la teste __________ non ha riferito alcunché sui fatti del 29 maggio 2005 (cfr. verbale __________ 22.11.2005).
Nella fattispecie, le sole rivelazioni (scritta e poi orale) della vittima, benché suggeriscano elementi tipici del reato di vie di fatto (manata al volto della vittima), non appaiono sufficienti per convalidare laccusa del Sostituto Procuratore pubblico, giacché, da un lato, le parole della vittima non trovano riscontro in nessun altro dato oggettivo e concludente assunto agli atti (cfr. LuigiFerrajoli, Diritto e ragione, Bari 1989/2004, pp. 129-130: lipotesi accusatoria devessere confermata da una pluralità di prove o dati probatori necessità di acquisire non un dato probatorio, ma un sistema coerente di dati in forza del quale tutti i fatti noti ed altri fatti addizionali originariamente ignoti siano deducibili dallipotesi provata... occorre anche che essa [cioè lipotesi accusatoria] non sia contraddetta da nessuno dei dati virtualmente disponibili). E poiché, dallaltro, si frappongono alla conferma delladempimento degli estremi oggettivi del reato di vie di fatto le contestazioni del prevenuto, lassenza di un qualsipiaccia indizio a conferma dellazione perpetrata dallimputato (nessunaltra persona ha visto e riferito della manata dellimputato alla moglie), e la mancanza di prove (ad es. certificato medico, fotografia o testimonianza oculare) a suffragio di eventuali conseguenze patite al volto dalla vittima a seguito della manata (escoriazioni? Ematomi? Graffi? Dolori?); conseguenze, quelle ipotizzabili ai danni della signora LESA 1, che in ultima analisi questultima non ha neanche allegato o lamentato in modo puntuale in sede di interrogatorio di polizia, né ha potuto spiegare (siccome assente) al giudice durante il dibattimento.
In considerazione di queste carenze espositive e probatorie, sfugge allautorità giudiziaria la possibilità di valutare con piena cognizione di causa sia la credibilità della vittima con riferimento alla sua descrizione della condotta addossata al prevenuto, sia lintensità del pregiudizio sofferto dalla vittima (non secondaria per stabilire in che misura lasserita se comprovata manata configurasse vie di fatto oppure, nel caso specifico, apparisse ancora usualmente e socialmente tollerabile, cfr. DTF 117 IV 14, 16 consid. 2a/bb). In particolare, nellevenienza di specie, appare arduo analizzare la credibilità della parte lesa, giacché agli atti sono raccolte solo le sue affermazioni rilasciate in data 23.6.2005 (oltre alla succinta descrizione della querela 31.5.2005) e non si può così procedere ad un confronto con altre deposizioni della querelante, per stabilire, ad es., la linearità, loriginalità, la ricchezza dei dettagli e eventuali contraddizioni o precisazioni delle sue dichiarazioni o altre specificità peculiari di un reato di vie di fatto. Le allegazioni della vittima non sembrano nemmeno rafforzate da altri elementi a carico dellaccusato, quali, a titolo esemplificativo, lesistenza certa e dimostrata di precedenti querele o segnalazioni alla polizia nei confronti dellimputato (che risulta incensurato, cfr. doc. 5), o linterrogatorio di altri testi (del padre, presso la cui abitazione sarebbero avvenuti i fatti, di altri astanti, ovvero dell/degli agente/i di polizia accorso/i sul posto dopo la chiamata del prevenuto, cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2; querela 31.5.2005, p. 2in fine). Daltro canto, con riferimento alla condotta dellaccusato prima di questi fatti incriminati, è opportuno rilevare come la moglie avesse alluso, davanti allagente di polizia, a toni oltraggiosi e a comportamenti violenti assunti del marito nei suoi riguardi (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 1). Tuttavia, tali cenni, che si iscrivono spesso nella vita coniugale di una coppia in fase di separazione (e in cui, a volte, si sviluppano tensioni che possono anche sfociare in dissapori, alterchi o maltrattamenti tra i coniugi), per assumere un pregnante significato probatorio, dovevano essere precisati nel dettaglio e sorretti da prove concludenti. In altre parole, le mere dichiarazioni di parte non sono ancora idonee a convincere questo giudice e non possono, da sole, corroborare fatti ignoti e da verificare (quali lasserita manata e le relative conseguenze), specie se, nella fattispecie, il preteso colpo al capo non assume i crismi dellunico atto logicamente conseguente e correlativo con le prove agli atti, ma può configurare solo uno degli scenari ipotizzabili in concreto e logicamente accettabili. Come risulta pure essere quello descritto dallaccusato, che fa sorgere legittimi e insopprimibili dubbi in questo giudice, non potendosi escludere, sulla base delle risultanze processuali, che i fatti sarebbero accaduti nella maniera sostenuta dal signor ACCU 1.
Infine, la circostanza che le esposizioni dei fatti dellimputato e della vittima siano in parte congruenti (si pensi al continuo scampanellio presso labitazione dei genitore della moglie da parte del prevenuto, e al rifiuto della figlia di andare con il papà che però, secondo il prevenuto, sarebbe stata la madre a causare), come pure il suo comportamento irrispettoso nei confronti della madre (cfr. verbale __________ 22.11.2005, p. 1 e segg., dove linterrogata allude ad altri episodi discutibili del 19 marzo 2005 e del 28 maggio 2005, che non costituiscono oggetto del presente procedimento, siccome il Magistrato inquirente non ha formulato per quei fatti alcunaccusa), non conferiscono ancora unaccresciuta credibilità alla deposizione della moglie: infatti, questi dati, da una parte, non permettono ancora di affidare maggiore efficacia e veridicità alla versione della moglie e, dallaltra, sono troppo generici (in che modo è stato irrispettoso? Quante volte?) e non collocabili con precisione nel tempo e nello spazio, per ricostruire e accertare unindole tipicamente violenta, oltraggiosa e recidiva dellimputato. Piuttosto, in simili evenienze, questultimo va messo al beneficio del dubbio e i presupposti oggettivi dellart. 126 cpv. 1 CP non possono essere considerati riuniti.
4.1.2. Il reato di vie di fatto nella figura ancorata al primo capoverso dellart. 126 CP costituisce una contravvenzione, pertanto unanalisi delle premesse soggettive (comunque non corroborate da prove certe) non appare necessaria, il tentativo non essendo giuridicamente ipotizzabile (cfr. art. 126 cpv. 1 combinato con lart. 104 cpv. 1 CP).
4.1.3. ACCU 1 va pertanto prosciolto in relazione allipotesi di reato di vie di fatto.
4.2. Conformemente allart. 177 cpv. 1 CP, chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto lonore di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa.
4.2.1. Di per sé lepiteto troia configura uningiuria (cfr. BSK StGB II-Riklin, ad art. 177 N 3). Per poter condannare una persona, occorre però accertare lesternazione di una simile offesa e associare con certezza lindividuo che lha proferita con quello indicato nel decreto di accusa; unoperazione di sussunzione, questa, che può essere falsificata mediante prove antitetiche a quelle offerte dallautorità inquirente e a carico del prevenuto.
Nel caso che ci occupa, allaccusa della moglie, secondo cui il marito lavrebbe tacciata di troia (cfr. verbale LESA 1 23.6.2005, p. 3), fa eco la confutazione del marito, che ha negato in sostanza, e anche in aula, di essersi espresso in quei toni (cfr. verbale ACCU 1 24.6.2005, p. 2).
In assenza di altri riscontri concludenti per tale imputazione in particolare di una deposizione di un terzo o di una registrazione audio(visiva) , lelemento tipico dellesternazione di unoffesa allonore da parte dellautore nei riguardi della moglie non può essere confermato. Inaltri termini, sulla base della sola allegazione della moglie, non è ancora possibile stabilire per certo che il prevenuto abbia disonorato la moglie tacciandola di troia e che per questo egli sia da ritenere autore colpevole di ingiuria (cfr. RolfGrädel,Die strafrechtliche Rechtsprechung des Obergerichts des Kantons Bern 2003, in: ZBJV 2004/6, p. 433 segg., 452, che riporta una cassazione di una decisione di condanna fondata unicamente su un rapporto di polizia). Nella sua querela la moglie ha indicato il nome di alcuni testimoni; tuttavia, avendo ella segnalato tre distinte costellazioni, non è possibile sapere quali testi potevano offrire puntuali indicazioni sui fatti del 29 maggio 2005. Anche per questo motivo, il giudice non era nelle condizioni per attivarsi dufficio e sentire un terzo al fine di ricercare più nel dettaglio la verità materiale; oltre a ciò, la deposizione della teste __________ non permetteva minimamente di far luce sulle circostanze di quel 29 maggio, per cui una sua riassunzione in sede dibattimentale, nemmeno pretesa dalla parte lesa, non entrava in linea di conto.
4.2.2. Tali conclusioni portano anche ad escludere ladempimento degli estremi soggettivi del reato in discussione: infatti, nel caso di specie, dato che non si può rimproverare allimputato di aver concretamente offeso la vittima con lepiteto: troia e ciò in virtù del principioin dubio pro reo non pare altresì possibile ascrivergli la volontà di denigrare la moglie, né la consapevolezza di formulare giudizi ingiuriosi nei di lei confronti.
4.2.3. In estrema sintesi, limputato va prosciolto anche in ordine allipotizzato reato
di ingiuria.
5. Le spese sono interamente a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art. 126 e 177 CP, 32 cpv. 1 Cost, 6 cifra 2 CEDU, 9 segg. e 273 segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti no. 1.1. e 1.2., ritenuti superati tutti gli altri,
proscioglieACCU 1,
dai capi di imputazione di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, e di ingiuria, art. 177 CP,
e pone a carico dello Stato la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 200.00 (duecento).
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale