opencaselaw.ch

10.2005.601

Minacciare a parole una persona, fratturare un mignolo.

Ticino · 2007-05-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.601

DA 4597/2005

Bellinzona

24 maggio 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, nel corso di una lite, causato a CIVI 1 la frattura del mignolo della mano sinistra e varie contusioni, come da certificato medico 6.11.2005 del Pronto soccorso dell’__________, agli atti;

minaccia,

per avere, nel corso della lite di cui al punto precedente, minacciato con parole l’incolumità fisica di CIVI 1;

fatti avvenuti a __________, zona "__________", in data __________;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 66 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 dicembre 2005 n. 4597/2005 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

Viste                                 le opposizioni al decreto d’accusa interposte dall’accusato e dalla parte civile di data 14 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005;

indetto                               il dibattimento il 24 maggio 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, la parte civile e il difensore di parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

visionata                            la registrazione VHS di cui al doc. 1;

appurato                            che il termine per interporre opposizione al DA da parte dell’accusato è stato rispettato e

considerato                        che, comunque, stante il mantenimento dell’opposizione della parte civile, il dibattimento è da considerarsi validamente indetto e giustificato;

che i fatti di cui al presente procedimento potrebbero avere una connotazione diversa rispetto a quella prospettata nel DA;

sentita                               la parte civile;

sentito                               il patrocinatore di parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1     lesioni semplici?

1.2     vie di fatto?

1.3     minaccia?

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

4.     Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra, 126, 177 cpv. 3 e 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e come segue ai quesiti 4 e 5;

proscioglieACCU 1

dall’ accusa di minaccia, di lesioni semplici e di vie di fatto;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato;

fr.                            150.--         tassa di giustizia

fr.                            150.--         spese giudiziarie

fr.                           300.--totale