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10.2005.6

infrazione alla LDDS (favorire il soggiorno illegale); in dubio pro reo

Ticino ·01 · 2004-11-08 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla multa di fr. 500.–,
  2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 14 dicembre 2004 dall’imputato; indetto                               il dibattimento 1° giugno 2005, al quale è intervenuto il difensore; proceduto                          all'audizione testimoniale di __________; sentito                               il difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’accusato e per la rifusione di un’indennità a titolo di ripetibili; rispondendo                       ai seguenti quesiti:
  3. se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS;
  4. in caso di risposta affermativa, quale pena dev'essergli inflitta;
  5. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili; preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere; visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; proscioglieACCU 1 dall’accusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004; caricale spese __________, che rifonderà all’imputato prosciolto fr. 750.– per ripetibili; Intimazione a: – Ministero pubblico della Confederazione, Berna, – Ufficio federale della migrazione, Berna, – Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.6/AMM

DA 4155/2004

Bellinzona

1° giugno 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso dall’avv. __________, __________)

accusato di                        infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

per avere, nel periodo 31 ottobre/8 novembre 2004, ospitandola nel suo appartamento in via __________ a __________, favorito il soggiorno illegale della straniera __________, sebbene sapesse che nei confronti di quest'ultima era stato pronunciato un divieto d'entrata sul territorio Svizzero;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell’imputato:

1.  alla multa di fr. 500.–,

2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 14 dicembre 2004 dall’imputato;

indetto                               il dibattimento 1° giugno 2005, al quale è intervenuto il difensore;

proceduto                          all'audizione testimoniale di __________;

sentito                               il difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento dell’accusato e per la rifusione di un’indennità a titolo di ripetibili;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS;

2.  in caso di risposta affermativa, quale pena dev'essergli inflitta;

3.  il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004;

caricale spese __________, che rifonderà all’imputato prosciolto fr. 750.– per ripetibili;

Intimazione a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Ufficio federale della migrazione, Berna,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria: