Dispositiv
- alla multa di fr. 500.,
- al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50. e delle spese di fr. 50.; vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 14 dicembre 2004 dallimputato; indetto il dibattimento 1° giugno 2005, al quale è intervenuto il difensore; proceduto all'audizione testimoniale di __________; sentito il difensore, il quale in estrema sintesi conclude per il proscioglimento dellaccusato e per la rifusione di unindennità a titolo di ripetibili; rispondendo ai seguenti quesiti:
- se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS;
- in caso di risposta affermativa, quale pena dev'essergli inflitta;
- il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili; preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere; visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG; proscioglieACCU 1 dallaccusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004; caricale spese __________, che rifonderà allimputato prosciolto fr. 750. per ripetibili; Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale della migrazione, Berna, Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.6/AMM
DA 4155/2004
Bellinzona
1° giugno 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dallavv. __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,
per avere, nel periodo 31 ottobre/8 novembre 2004, ospitandola nel suo appartamento in via __________ a __________, favorito il soggiorno illegale della straniera __________, sebbene sapesse che nei confronti di quest'ultima era stato pronunciato un divieto d'entrata sul territorio Svizzero;
perseguito con decreto daccusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dellimputato:
1. alla multa di fr. 500.,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50. e delle spese di fr. 50.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta il 14 dicembre 2004 dallimputato;
indetto il dibattimento 1° giugno 2005, al quale è intervenuto il difensore;
proceduto all'audizione testimoniale di __________;
sentito il difensore, il quale in estrema sintesi conclude per il proscioglimento dellaccusato e per la rifusione di unindennità a titolo di ripetibili;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LDDS;
2. in caso di risposta affermativa, quale pena dev'essergli inflitta;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
proscioglieACCU 1
dallaccusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 4155/2004 del 7 dicembre 2004;
caricale spese __________, che rifonderà allimputato prosciolto fr. 750. per ripetibili;
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale della migrazione, Berna,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Bellinzona,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: