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10.2005.594

Circolazione in stato di ubriachezza (min. 2.05 - max. 2.43 grammi per mille) perdita della padronanza del veicolo in curva e abbandono del luogo dell'incidente

Ticino · 2006-03-28 · Italiano TI
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1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2005.594

DA 4657/2005

Bellinzona

28 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

(difeso da:  DI 1,)

prevenuto colpevole di    1.   guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.05 - max. 2.43 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.99 grammi per mille);

fatti avvenuti                       __________;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.   infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con l’autobus NAW targato __________ condotto da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti                       __________;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       __________;

reato previsto                     dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4657/2005 di data 5 dicembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.  Alla multa di fr. 1'200.--.

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale chiede una riduzione della pena, segnatamente l’annullamento del dispositivo concernente la revoca di una sospensione condizionale della pena per una precedente condanna e infine una riduzione della multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.    Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  guida in stato di inattitudine

1.2.  infrazione alle norme della circolazione

1.3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 41, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4657/2005 del 5 dicembre 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.  alla multa di fr. 800.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei confronti ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, (4390)

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.800.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       300.00       spese giudiziarie

fr.                     1300.00       totale