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10.2005.588

Autovettura posteggiata all'interno di un garage che ostruisce l'accesso da parte di terzi

Ticino · 2006-03-28 · Italiano TI
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LESA 1

Incarto n.10.2005.588

DA 4576/2005

Bellinzona

28 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difeso da:  DI 1,

prevenuto colpevole di         coazione,

per avere, a __________, in via __________, in data __________, posizionando all’interno del garage la sua vettura bloccandone l’uscita per almeno una ventina di minuti, impedito a LESA 1 di lasciare lo stabile a bordo della propria vettura;

reato previsto                     dall’art. 181 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4576/2005 di data 30 novembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 300.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Sost. Procuratore pubblico con lettera 9 marzo 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa suo carico.

1.1   Ha egli agito per legittima difesa.

1.2   Si è egli trovato in situazione di errore di diritto.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 181 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di coazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4576/2005 del 30 novembre 2005.

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      350.00       totale