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10.2005.581

Offesa dell'onore

Ticino · 2006-03-21 · Italiano TI
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LESA 1

Incarto n.10.2005.581

DA 4191/2005

Bellinzona

21 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di        ingiuria,

per avere offeso l’onore di LESA 1, facendole pervenire in data __________ attraverso __________ presso __________, ove la parte lesa lavorava, un documento contenente, fra altro, l’epiteto “merda” scritto in italiano e in lingua araba;

reato previsto                     dall’art. 177 CP

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 4191/2005 di data 14 novembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 novembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2006, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il con lettera 22 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4191/2005 del 14 novembre 2005.

caricale spese allo Stato.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona;

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                         50.00       spese giudiziarie

fr.                      100.00       totale