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10.2005.578

conduzione di un ciclomotore elettrico senza assicurazione RC, in stato di ubriachezza (recidivo), perdita di controllo e caduta dal ciclomotore e abbandono del luogo dell'incidente

Ticino · 2006-03-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

4.     circolazione senza licenza di circolazione,

per aver condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4511/2005 di data 28 novembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da

MP il __________2004.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 23 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 22 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e l’esenzione di pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione; postula la condanna ad una pena di 10 giorni di arresto sospesi e la non revoca della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.    guida in stato di inattitudine

1.2.    infrazione alle norme della circolazione

1.3.    inosservanza dei doveri in caso di infortunio

1.3.1.                         in caso di risposta affermativa ha egli agito in stato di irresponsabilità

1.4.    circolazione senza licenza di circolazione

1.4.1. trattasi di un caso particolarmente lieve nel senso dell’art. 100 LCStr cifra 1 seconda frase.

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra  4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i fatti descritti al punto 3 del decreto d’accusa n. 4511/2005.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4511/2005 del 28 novembre 2005.

manda                             ACCU 1

esente da pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

2.  alla multa di fr. 400.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il __________2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      700.00       totale

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i fatti descritti al punto

E. 2 Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).

E. 3 del decreto d’accusa n. 4511/2005.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4511/2005 del 28 novembre 2005.

manda                             ACCU 1

esente da pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

2.  alla multa di fr. 400.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il __________2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      700.00       totale

E. 4 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--. vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2005 dall'accusato; indetto                              il dibattimento 23 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 22 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e l’esenzione di pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione; postula la condanna ad una pena di 10 giorni di arresto sospesi e la non revoca della precedente condanna; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.    guida in stato di inattitudine 1.2.    infrazione alle norme della circolazione 1.3.    inosservanza dei doveri in caso di infortunio 1.3.1.                         in caso di risposta affermativa ha egli agito in stato di irresponsabilità 1.4.    circolazione senza licenza di circolazione 1.4.1. trattasi di un caso particolarmente lieve nel senso dell’art. 100 LCStr cifra 1 seconda frase. per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.2004. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra  4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i fatti descritti al punto 3 del decreto d’accusa n. 4511/2005. dichiara ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4511/2005 del 28 novembre 2005. manda                             ACCU 1 esente da pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione. condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

2.  alla multa di fr. 400.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--. ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il __________2004. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr. 400.00 multa fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       200.00       spese giudiziarie fr.                      700.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2005.578

DA 4511/2005

Bellinzona

23 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(difeso da: DI 1)

prevenuto colpevole di    1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto il ciclomotore elettrico Flyer essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.07 - max. 2.31 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1999 (alcolemia: 1.78 grammi per mille) e nel 2004 (alcolemia: 2.44 grammi per mille) per analogo reato;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a destra negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC;

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

4.     circolazione senza licenza di circolazione,

per aver condotto il ciclomotore surriferito, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

fatti avvenuti                       a __________ il 18.09.2005;

reato previsto                     dall’art. 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra 4 OAC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4511/2005 di data 28 novembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da

MP il __________2004.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 23 marzo 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 22 febbraio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio e l’esenzione di pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione; postula la condanna ad una pena di 10 giorni di arresto sospesi e la non revoca della precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.    guida in stato di inattitudine

1.2.    infrazione alle norme della circolazione

1.3.    inosservanza dei doveri in caso di infortunio

1.3.1.                         in caso di risposta affermativa ha egli agito in stato di irresponsabilità

1.4.    circolazione senza licenza di circolazione

1.4.1. trattasi di un caso particolarmente lieve nel senso dell’art. 100 LCStr cifra 1 seconda frase.

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________.2004.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 e 3 LCStr, 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 ONC, 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 145 cifra 3 cpv. 1 e cifra  4 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i fatti descritti al punto 3 del decreto d’accusa n. 4511/2005.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e circolazione senza licenza di circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4511/2005 del 28 novembre 2005.

manda                             ACCU 1

esente da pena per il reato di circolazione senza licenza di circolazione.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno) anno;

2.  alla multa di fr. 400.--;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero Pubblico il __________2004.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      700.00       totale