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10.2005.558

insulto "terrone di merda"; minaccia "ti gonfio io"

Ticino · 2006-05-04 · Italiano TI
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Sachverhalt

addebitatigli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68, 123 cifra 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a Lugano il 27 aprile 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “terrone di merda”;

2.  minaccia, art. 180 CPS,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 minacciandolo di passare a vie di fatto se non avesse spostato il suo furgone;

e lo prosciogliedall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto d’accusa n. DA 4162/2005 del 9 novembre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                         40.00       indennità teste

fr.                      690.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2005.558

DA 4162/2005

Bellinzona

4 maggio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

per avere, a __________ il 27 aprile 2005, colpito intenzionalmente con un pugno al volto ed un pugno al torace CIVI 1, provocandogli le lesioni di cui ai certificati del 27 aprile 2005 e 2 maggio 2005 della __________, agli atti;

2.  ingiuria,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di i tacciandolo di “terrone di merda”;

3.  minaccia,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 con la frase “ti gonfio io”;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 177 e 180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 novembre 2005 n. DA 4162/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 novembre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 maggio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione del teste;

sentito                               l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per non aver commesso i fatti addebitatigli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputato è autore colpevole di:

1.1.  Lesioni semplici,

4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 68, 123 cifra 1, 177, 180 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

1.  ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a Lugano il 27 aprile 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “terrone di merda”;

2.  minaccia, art. 180 CPS,

per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, incusso spavento a CIVI 1 minacciandolo di passare a vie di fatto se non avesse spostato il suo furgone;

e lo prosciogliedall’accusa di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti al punto

n. 1 del decreto d’accusa n. DA 4162/2005 del 9 novembre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.400.00multa

fr.                       150.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                         40.00       indennità teste

fr.                      690.00       totale