Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270 LTributaria;
perseguito con decreto daccusa n. 4140/2005 di data 4 novembre 2005 del AINQ 1,__________, che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2.Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia lintenzione di sottrarre e lutilizzazione per altri scopi degli importi da parte dellautore del reato, circostanze queste che non sarebberoin casurealizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita dimposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2.Sulla pena e sulle spese?
3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti lart. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di appropriazione indebita.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
E. 2 Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.
E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta; vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato; indetto il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito il teste __________; sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia l’intenzione di sottrarre e l’utilizzazione per altri scopi degli importi da parte dell’autore del reato, circostanze queste che non sarebbero in casu realizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio; sentito da ultimo l'accusato; posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico? 2.Sulla pena e sulle spese? 3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale? letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti l’art. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato, fr. 100.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 200.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2005.555
DA 4140/2005
Bellinzona
17 novembre 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: Avv. DI 1,__________)
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, ad Agno, durante lanno 2002, in qualità di socio gerente della ditta __________ Sagl e in quanto tale tenuto a trattenere limposta alla fonte sul salario dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare al competente ufficio le ritenute dimposta per complessivi fr. 638.85, destinandole ad altri scopi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 270 LTributaria;
perseguito con decreto daccusa n. 4140/2005 di data 4 novembre 2005 del AINQ 1,__________, che propone la condanna dell'accusato:
1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2.Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.
3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste __________;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia lintenzione di sottrarre e lutilizzazione per altri scopi degli importi da parte dellautore del reato, circostanze queste che non sarebberoin casurealizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita dimposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2.Sulla pena e sulle spese?
3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti lart. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dallaccusa di appropriazione indebita.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 200.00 totale