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10.2005.555

Socio e gerente di una Sagl che non riversa all'Ufficio competente le imposte trattenute ai dipendenti non domiciliati.

Ticino · 2006-11-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4140/2005 di data 4 novembre 2005 del AINQ 1,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste __________;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia l’intenzione di sottrarre e l’utilizzazione per altri scopi degli importi da parte dell’autore del reato, circostanze queste che non sarebberoin casurealizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.Sulla pena e sulle spese?

3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l’art. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione indebita.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

E. 2 Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta; vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato; indetto                               il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il teste __________; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia l’intenzione di sottrarre e l’utilizzazione per altri scopi degli importi da parte dell’autore del reato, circostanze queste che non sarebbero in casu realizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio; sentito                               da ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico? 2.Sulla pena e sulle spese? 3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale? letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   l’art. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; proscioglie ACCU 1 dall’accusa di appropriazione indebita. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese                    a carico dello Stato, fr.                       100.00       tassa di giustizia fr.                       100.00       spese giudiziarie fr.                      200.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

Incarto n.10.2005.555

DA 4140/2005

Bellinzona

17 novembre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1,

(difeso da: Avv. DI 1,__________)

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

per avere, ad Agno, durante l’anno 2002, in qualità di socio gerente della ditta __________ Sagl e in quanto tale tenuto a trattenere l’imposta alla fonte sul salario dei dipendenti non domiciliati, omesso di riversare al competente ufficio le ritenute d’imposta per complessivi fr. 638.85, destinandole ad altri scopi;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4140/2005 di data 4 novembre 2005 del AINQ 1,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

2.Al versamento alla parte civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 638.85, a titolo di risarcimento.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Sost. Procuratore Pubblico con lettera 24 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste __________;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato, in quanto, benché fosse socio gerente della società, di fatto non si è mai occupato della gestione. Rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza applicabile in ambito AVS, per commettere un reato tributario non è sufficiente il mancato pagamento, ma occorre anche che vi sia l’intenzione di sottrarre e l’utilizzazione per altri scopi degli importi da parte dell’autore del reato, circostanze queste che non sarebberoin casurealizzate, proprio in virtù della posizione di ACCU 1 di gerente fittizio;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     È ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.Sulla pena e sulle spese?

3.Se la pena deve essere iscritta al casellario giudiziale?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l’art. 270 LTributaria, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di appropriazione indebita.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale