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10.2005.543

offendere l'onore con epiteti quali "cretina e troia"

Ticino · 2006-05-09 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.543

DA 4255/2005

Bellinzona

9 maggio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         ingiuria,

per avere, il __________ a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “cretina” e troia” nonché per avere sputato verso la sua persona;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 14 novembre 2005 n. DA 4255/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1,, è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 novembre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 9 maggio 2006, al quale né l'accusata né il suo difensore, regolarmente citati a mezzo raccomandata del 23 marzo 2006, non sono comparsi, mentre la parte civile ha presenziato ed il Sostituto Procuratore pubblico ha invece rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentita                               la parte civile, la quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e postula la condanna dell’imputata al pagamento delle spese avute a seguito dei suoi atti per un importo complessivo di fr. 3'000.--;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputata è autrice colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

4.  Possono essere riconosciute, e se sì in che misura, le pretese di risarcimento ribadite in data odierna?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti a __________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 4255/2005 del 14 novembre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avvertela condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  300.00            multa

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  150.00            spese di inchiesta

fr.                    50.00            indennità testi

fr.                  650.00            totale