Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2005 10.2005.53 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2005 10.2005.53 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.07.2005 10.2005.53
Esercitare illegalmente la prostituzione e svolgere attività lucrativa sprovvista di permesso di Polizia degli stranieri
Incarto n. 10.2005.53 DA 292/2005 Bellinzona 1° luglio 2005 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con la segretaria Lara Bittana per giudicare ACCU 1 (difesa da: DI 1) prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione per avere, · a __________, presso il ristorante __________, dal __________ per una decina di giorni · a __________ presso __________, dal __________ per circa 2/3 giorni · a __________ presso __________ durante un imprecisato periodo tra fine ottobre __________/inizio novembre __________ · a __________ presso __________ dal __________ sino __________, nonché dal dal __________ al __________ infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio pubblico della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia;
2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 1, svolto attività lucrativa abusiva, senza notificarsi e sprovvista del richiesto permesso di Polizia degli stranieri; reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguita con decreto d’accusa n. 292/2005 di data 22 gennaio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 300.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--; vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2005 dall'accusata; indetto il dibattimento 1° luglio 2005, al quale sono comparsi il difensore e il Sost. Procuratore pubblico mentre l’accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 7 marzo 2005 non è comparsa, proceduto nelle forme contumaciali; data lettura del decreto d'accusa; rettificati due errori di scrittura nel decreto di accusa; letti ed esaminati gli atti; visti gli art. 63, 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art.i 5 e 8 LEsProst; 9 e segg, 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di: 1.1. esercizio illecito della prostituzione 1.2. contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico così come corretto oggi.
2. Sulla pena e sulle spese. dichiara ACCU 1 autrice colpevole di esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 292/2005 del 22 gennaio 2005 così come corretto oggi; condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Ufficio del Giudice dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 300.00 multa fr. 150.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 550.00 totale