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10.2005.524

Colpire una persona al viso con un vaso.

Ticino · 2006-06-27 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.524/CEG

DA 3915/2005

Bellinzona

27 giugno 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DIFE 1

prevenuto colpevole di        lesioni semplici,

per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procurandogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti;

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                    dall’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3915/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 novembre 2005;

indetto                               il dibattimento 4 luglio 2006, al quale sono comparsi:

- l’accusato ACCU 1

- il suo difensore, DIFE 1

- la parte civile, CIVI 1

- il suo patrocinatore, PATR 1

mentre il Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 9 febbraio 2006  ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il patrocinatore di parte civile che richiede la conferma del decreto impugnato;

il difensore, che chiede il proscioglimento dell’accusato non avendo egli commesso il fatto che gli viene ascritto; in via subordinata, postula che il caso venga giudicato di lieve entità e che, in applicazione dell’art. 123 cifra 1 CP, la condanna sia limitata ad una multa;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici, per avere, a __________, il 10 giugno 2004, intenzionalmente colpito CIVI 1 con un vaso procuran-dogli due ferite lacero-contuse al volto di cui al certificato 10 giugno 2004 del __________, agli atti?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

2.1.     Possono trovare applicazione gli art. 63 e 66 CP ?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     La parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per far valere le sue pretese di risarcimento?

6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 41 cifra 1, 63, 66, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                      come segue ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole dilesioni semplici(art. 123 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3915/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna                        ACCU 1

1.       alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per complessivi fr. 300.-- (trecento);

rinviala parte civile per le sue pretese al competente foro civile;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                      Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       500.-          multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       150.--         spese giudiziarie

fr.                      800.-totale