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10.2005.519

coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

Ticino · 2006-03-07 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglieACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 ottobre 2005?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglieACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.519

DA 3888/2005

Bellinzona

7 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglieACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario: