Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che laccusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dallimputato;
proscioglieACCU 1
d
dallaccusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 ottobre 2005?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che laccusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dallimputato;
proscioglieACCU 1
d
dallaccusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.519
DA 3888/2005
Bellinzona
7 marzo 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa dalto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo lintervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che laccusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dallimputato;
proscioglieACCU 1
d
dallaccusa di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario: