Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. LESA 1
2. LESA 2
Incarto n.10.2005.516
DA 3912/2005
Bellinzona
8 marzo 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere ripetutamente ed in particolare nel corso di una telefonata in data 28 ottobre 2004 e nel luglio 2005, a mezzo di uno scritto, agli atti, offeso lonore di ____________________, tacciandoli, tra laltro, di essere dei ladri;
fatti avvenuti a __________, dal 28 ottobre 2004 al luglio 2005;
reato previsto dallart. 177 CPS;
perseguito con decreto daccusa del 19 ottobre 2005 n. DA 3912/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di fr. 300.-- (trecento), con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se limputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 8 marzo 2006, al quale hanno partecipato limputato, assistito dal suo difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allesame delle parti civili;
sentite le parti civili, le quali hanno chiesto la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato rilevando carenze formali e materiali;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3912/2005 del 19 ottobre 2005?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere ad __________ in una data imprecisata del mese di luglio 2005 offeso lonore di __________ e mediante uno scritto nel quale sono stati tacciati di ladri da tandoi e da rubinet;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 250.00 totale