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10.2005.516

offesa dell'onore mediante scritto (ladri da "tandoi" e da "rubinet")

Ticino · 2006-03-08 · Italiano TI
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1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2005.516

DA 3912/2005

Bellinzona

8 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

per avere ripetutamente ed in particolare nel corso di una telefonata in data 28 ottobre 2004 e nel luglio 2005, a mezzo di uno scritto, agli atti, offeso l’onore di ____________________, tacciandoli, tra l’altro, di essere dei ladri;

fatti avvenuti a __________, dal 28 ottobre 2004 al luglio 2005;

reato previsto dall’art. 177 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 ottobre 2005 n. DA 3912/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 8 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, e le parti civili, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame delle parti civili;

sentite                               le parti civili, le quali hanno chiesto la conferma del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato rilevando carenze formali e materiali;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3912/2005 del 19 ottobre 2005?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere ad __________ in una data imprecisata del mese di luglio 2005 offeso l’onore di __________ e mediante uno scritto nel quale sono stati tacciati di ladri “da tandoi e da rubinet”;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      250.00       totale