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10.2005.507

accuse al proprio legale mediante uno scritto inviato a terze persone di avere rubato soldi all'imputato

Ticino · 2006-03-22 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.507

DA 3971/2005

Bellinzona

22 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         diffamazione,

per avere, a Massagno, in data 25 maggio 2005, comunicando con un terzo, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e meglio inviando a terze persone lo scritto di data 25 maggio 2005 contenente la seguente espressione:“mi restituisca i miei soldi che lei mi ha rubato”;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 24 ottobre 2005 n. DA 3971/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.  La parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 27 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 22 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito in virtù dell’art. 173 cifra 2 CPS, sia perché l’affermazione era vera, sia perché aveva buoni motivi per considerale vere in buona fede, preso atto dell’atteggiamento della parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

diffamazione, art. 173 CPS,

per i fatti compiuti a Massagno il 25 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3971/2005 del 24 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 50.-- (cinquanta);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 150.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

prende attoche nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.50.00multa

fr.                         50.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      200.00       totale