Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
E. 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS); assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS); le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 300.00 multa fr. 200.00 tassa di giustizia fr. 100.00 spese giudiziarie fr. 300.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.505
DA 3763/2005
Bellinzona
23 febbraio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuta colpevole di guida senza licenza o nonostante revoca,
per aver condotto la vettura Peugeot targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 25 novembre 2004 per il periodo 3 gennaio 2005 - 4 luglio 2005, periodo poi prolungato il 16 giugno 2005 fino al 4 marzo 2006;
fatti avvenuti a Breganzona il 30 agosto 2005;
reato previsto dallart. 95 cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto daccusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3763/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, da espiare.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), tenuto conto della sue condizioni economiche, con lavvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 25 ottobre 2004, di 30 (trenta) giorni di detenzione emessa il 9 maggio 2005 e di 15 (quindici) giorni di detenzione emessa il 6 giugno 2005, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2005 dallaccusata;
indetto il dibattimento 23 febbraio 2006, al quale ha partecipato laccusata, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita l'accusata, la quale non contesta linfrazione, ma chiede una riduzione della condanna per ragioni di salute e che le venga concesso il beneficio della sospensione condizionale sia alla presente pena sia a quelle precedenti. Assicura che in futuro non commetterà più infrazioni;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a Breganzona il 30 agosto 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3763/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alle seguenti pene:
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 25 ottobre 2004, ma ne prolunga il periodo di prova di ulteriori 6 (sei) mesi (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 9 maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
-15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 6 giugno 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS);
assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 41 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.300.00multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale