Dispositiv
- alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dellimporto di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--; disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
Incarto n.10.2005.500
DA 3678/2005
Bellinzona
7 febbraio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso dellanno 2004, a __________, nella sua qualità di titolare dellimpresa di costruzioni _____________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere limposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta dimposta concernente lanno 2004 per un importo complessivo sottratto di fr. 22'426.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 270 LTributaria;
perseguito con decreto daccusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3678/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato limputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non ritenendosi colpevole per quanto successo. Egli infatti ha preferito privilegiare il diritto al salario dei suoi dipendenti;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di appropriazione indebita dimposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti compiuti a __________ nel corso dellanno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dellimporto di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.100.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 totale