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10.2005.500

datore di lavoro impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta alla fonte di complessivi fr. 22'426.--

Ticino · 2006-02-07 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
  2. al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dell’importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);
  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--; disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale; le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.500

DA 3678/2005

Bellinzona

7 febbraio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

per avere, nel corso dell’anno 2004, a __________, nella sua qualità di titolare dell’impresa di costruzioni _____________ Sagl e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente l’anno 2004 per un importo complessivo sottratto di fr. 22'426.--;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 270 LTributaria;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3678/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto non ritenendosi colpevole per quanto successo. Egli infatti ha preferito privilegiare il diritto al salario dei suoi dipendenti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di appropriazione indebita d’imposta alla fonte per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005?

4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 270 LT; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,

per i fatti compiuti a __________ nel corso dell’anno 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3678/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al versamento alla parte civile __________, rappr. CIVI 1, dell’importo di fr. 22'426.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.100.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                      200.00       totale