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10.2005.499

lesioni causate con pugni e calci

Ticino · 2006-03-21 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.499

DA 3925/2005

Bellinzona

21 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere, ad Ascona, il 9 luglio 2005, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 e meglio per avere colpito ripetutamente CIVI 1 con calci e pugni provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 11 luglio 2005 del dr. med. __________ agli atti;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 18 ottobre 2005 n. DA 3925/2005 del AINQ 1che propone la condanna:

1.  Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 21 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’imputato e l’interprete, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa, così come la parte civile, la quale, a sua volta, ha chiesto la condanna dell’accusato al pagamento di un’indennità a titolo di risarcimento e di torto morale;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede il proscioglimento, in quanto non ritiene di aver cagionato le lesioni attestate con il certificato medico in occasione del suo diverbio con la signora;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005?

5.  Possono essere accolte le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile con scritto di data 7 febbraio 2006?

6.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti ad Ascona il 9 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3925/2005 del 18 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

respingele richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile, ritenuto che la stessa non si è opposta al rinvio al competente foro civile e pertanto esso è cresciuto in giudicato già prima del presente dibattimento;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale