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10.2005.495

guida nonostante la revoca della licenza di condurre; in dubio pro reo

Ticino · 2006-03-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.495

DA 3769/2005

Bellinzona

28 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per aver condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 23 giugno 2005 per il periodo 1 luglio 2005 - 2 ottobre 2005;

fatti avvenuti a __________ il 12 agosto 2005;

reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3769/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione e di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretate nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il __________ e dal Ministero pubblico __________ ma ne prolunga di 1 (uno) anno i rispettivi periodi di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2006, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento, non ritenendo sufficienti le testimonianze degli agenti di polizia a controvertire le concordi versioni fornite dall’imputato e dall’altro teste;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3769/2005 del 10 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario: