opencaselaw.ch

10.2005.490

guida in stato di spossatezza e sotto l'influsso di medicamenti; incidente della circolazione

Ticino · 2006-02-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,
  2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC, per i fatti compiuti a __________ il 22 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005; condanna                         ACCU 1
  3. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  4. alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta);
  5. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS; assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS); le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a:                                   Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.490

DA 3772/2005

Bellinzona

7 febbraio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

per aver condotto l’autovettura Renault targata __________ essendo in stato di spossatezza e sotto l’influsso di medicamenti, così da far concludere al medico esaminatore per uno stato di inattitudine “pronunciata”;

fatti avvenuti a __________ il 22 luglio 2005;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;

2.  infrazione alle norma della circolazione,

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svolta a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un muretto ivi esistente;

fatti avvenuti a __________ il 22 luglio 2005;

reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

perseguita                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3772/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 7 febbraio 2006, al quale hanno partecipato l’imputata, il suo difensore, nonché l’interprete, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, in quanto non sono dati i presupposti oggetti e soggettivi dei reati. In via subordinata, postula una massiccia riduzione della pena, in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    L’imputata è autrice colpevole di:

1.1.  Guida in stato di inattitudine,

1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005?

4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole di:

1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr,

2.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC,

per i fatti compiuti a __________ il 22 luglio 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3772/2005 del 10 ottobre 2005;

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 250.-- (duecentocinquanta);

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.250.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       250.00       spese giudiziarie

fr.                      700.00       totale