Sachverhalt
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.489
DA 3773/2005
Bellinzona
14 febbraio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo tra il 1 ottobre 2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1 kg di marijuana;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto daccusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dallaccusato;
indetto il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale ha partecipato laccusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, dopo aver meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di correggere di conseguenza il decreto daccusa e postula una sensibile riduzione della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato:
nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;
nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;
ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.200.00multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale