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10.2005.489

coltivazione di 34 piante di canapa per produzione e consumo personale di marijuana, nonché consumo di un imprecisato quantitativo di marijuana

Ticino · 2006-02-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.489

DA 3773/2005

Bellinzona

14 febbraio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo tra il 1 ottobre 2002 e il 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, acquistato per il suo consumo personale, un quantitativo complessivo di ca. 1 kg di marijuana;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2005 n. DA 3773/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Ordina la confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 14 febbraio 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale, dopo aver meglio precisato i fatti alla base della proposta di condanna, chiede di correggere di conseguenza il decreto d’accusa e postula una sensibile riduzione della multa, ritenuta la sua difficile situazione economica;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3773/2005 del 10 ottobre 2005?

5.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere autorizzato:

nel periodo primavera 2005 - 7 settembre 2005, a __________, coltivato 34 piante di canapa, finalizzate alla produzione e al consumo personale di marijuana;

nel periodo novembre 2003 - 7 settembre 2005, a __________ ed in altre imprecisate località, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana;

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

disponeche la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale;

ordinala confisca e la distruzione di 34 piante di canapa sequestrategli dalla Polizia il 7 settembre 2005 (art. 58 CPS);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.200.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                      400.00       totale