Dispositiv
- infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS,
- appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005; caricale spese allo Stato; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.10.2005.488
DA 3510/2005
Bellinzona
9 marzo 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
per avere dal mese di luglio 2002 e fino al mese di dicembre 2003, a Massagno, nella sua qualità di amministratrice unica della società __________ titolare del __________, e quindi di datrice di lavoro tenuta a trattenere i contributi AVS/AD, omesso di riversare alla CIVI 1 e impiegato a profitto proprio o di un terzo le ritenute dei contributi paritetici AVS/AD di fr. 4'188.70;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dallart. 87 cpv. 1, terza frase LAVS, in relazione con lart. 208 OAVS;
2. appropriazione indebita d'imposta alla fonte,
per avere, nel corso dellanno 2003, a Pazzallo, nella sua qualità di amministratrice unica della società __________ e quindi di datore di lavoro tenuta a trattenere limposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta dimposta concernente lanno 2002 per un importo complessivo di fr. 1'200.50;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e luogo indicate;
reato previsto dallart. 270 LTributaria;
perseguita con decreto daccusa del 19 settembre 2005 n. DA 3510/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 4'188.70, ed alla parte civile CIVI 2 dell'importo di fr. 1'200.50 a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 ottobre 2005 dal difensore;
indetto il dibattimento 9 marzo 2006, al quale hanno partecipato limputata ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto daccusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed allaudizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede lassoluzione poiché non sono dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati. Tra le altre cose rileva come la sua assistita non abbia mai avuto la disponibilità finanziaria per pagare gli oneri sociali in questione e come, nonostante ciò, ella abbia fatto tutto quanto in suo potere per fare fronte al debito. Rileva inoltre come ella sia stata tenuta sempre alloscuro dai reali amministratori delle società, di quanto stava avvenendo;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Limputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale su lassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 87 cpv. 1 LAVS; 208 OAVS; 270 LTributaria; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti e rilevato come sia stato dimostrato che la società non ha mai avuto a disposizione i soldi per gli oneri sociali in oggetto, essendo stata in difficoltà sin dalle prime battute, per cui era possibile solo pagare il salario netto ai dipendenti e i fornitori, nonché che limputata ha sempre personalmente fatto tutto il possibile per pagare i debiti con leccedenza del suo minimo vitale (che attualmente, come attestato dal verbale di pignoramento di salario, ammonta a fr. 100.--);
proscioglieACCU 1
dallaccusa di:
1. infrazione alla Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 cpv. 1 terza frase LAVS,
2. appropriazione indebita d'imposta alla fonte, art. 270 LTributaria,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3510/2005 del 19 settembre 2005;
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello StatoACCU 1
fr. 40.00 teste