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10.2005.484

svolgimento dell'attività di prostituta senza annunciarsi alla polizia cantonale e non essendo in possesso del permesso della Polizia degli stranieri

Ticino · 2005-11-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

2.  contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

reati previsti                       dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l’art. 5 Lesprost;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 200.-- (duecento);

E. 2 Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di: 1.1.  esercizio illecito della prostituzione 1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese. proscioglieACCU 1 dalle imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005. caricale spese allo stato. L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano. Il presidente:                                                                La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.484

DA 823/2005

Bellinzona

10 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di     1.  esercizio illecito della prostituzione,

per avere infranto le prescrizioni cantonale sulle modalità dell’esercizio pubblico della prostituzione omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

2.  contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti                       a __________ presso l’esercizio pubblico Bar __________ nel periodo 14 febbraio 2005/20 febbraio 2005;

reati previsti                       dagli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamato l’art. 5 Lesprost;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 823/2005 di data 24 febbraio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento);

2. Non si percepiscono né tassa di giustizia né spese giudiziarie.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 settembre 2005 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 10 novembre 2005, al quale l'accusata non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 novembre 2005 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP; 23 cpv. 6 LDDS; richiamati gli art. 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  esercizio illecito della prostituzione

1.2.  contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

proscioglieACCU 1

dalle imputazioni di esercizio illecito della prostituzione e di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 823/2003 del 24 febbraio 2005.

caricale spese allo stato.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                La segretaria: