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10.2005.482

utilizzo di un falso estratto del casellario giudiziale italiano

Ticino · 2006-04-05 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.482

DA 3645/2005

Bellinzona

5 aprile 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         falsità in documenti,

per avere, a __________, il 10 agosto 1998, al fine di nuocere al patrimonio o a altri diritti di CIVI 1 o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso, a scopo di inganno, di un falso estratto del casellario giudiziale italiano, asseritamene rilasciato dalla Procura di Torre Annunziata il 5 agosto 1998 e nel quale si attestava che CIVI 1 era stato condannato, nel 1996, per associazione a delinquere di stampo mafioso, inviandolo mediante fax della __________ di __________ alla __________ di __________, società di brockeraggio con la quale entrambi avevano rapporti professionali, per screditarlo ed arrecargli una perdita di guadagno e di immagine;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 ottobre 2005 n. DA 3645/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.  Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2005 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 5 aprile 2006, al quale hanno partecipato il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre l’accusato è stato autorizzato a non partecipare ed il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede l’integrale conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione del suo assistito, in quanto non è provato che sia stato lui a trasmettere il documento in questione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.  L’imputato è autore colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 251 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, in virtù del principio in dubio pro reo;

proscioglieACCU 1

dall’accusa di:

falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3645/2005 del 3 ottobre 2005;

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario: