Sachverhalt
non si sono svolti così come narrati dallaccusato. In effetti, prima dellinizio del rilevamento, si vede il veicolo condotto dallimputato superare ad almeno 160 km/h quello della polizia, poi rallentare per evitare di tamponare un altro veicolo che stava regolarmente effettuando un sorpasso ed infine, non appena la via si libera, ripartire a tutta velocità;
che la dichiarazione sottoscritta dalla moglie dellimputato (doc. E) e lasserita mancata contestazione da parte degli agenti denunciati del suo contenuto - contrariamente a quanto sostenuto dallaccusato - non provano nulla, se non che egli nel tratto precedente il rilevamento qui in esame ha effettivamente circolato ad una velocità superiore a quella consentita;
che la censura secondo la quale il rilevamento, documentato nella foto di cui al doc. K e nel filmato, sono in urto con la sicurezza del diritto, e quindi ne inficiano la valenza probatoria, poiché la data viene indicata al contrario, ossia 04.01.18, e con lindicazione dellanno limitata agli ultimi due numeri, non merita alcun commento ed è finanche temeraria, atteso che linfrazione è stata contestata allimputato sul campo il giorno stesso e questultimo ha pure sottoscritto la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A);
che, giusta la nuova versione dellart. 106 cpv. 1 LCStr, in vigore dal 1. aprile 2003, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare lUfficio federale delle strade a disciplinare i particolari;
che lart. 133 OAV prescrive che lUSTRA emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola luso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità;
che le istruzioni attualmente in vigore sono state emanate, come visto in precedenza, dal DATEC il 10 agosto 1998. Esse si fondavano sul vecchio art. 106 cpv. 1 secondo frase LCStr, il quale conferiva allEsecutivo la competenza allEsecutivo di autorizzare i propri Dipartimenti a disciplinare i particolari tecnici (cfr. anche i vecchi art. 97 cpv. 1 ONC e 133 OAV);
che la doglianza secondo cui i controlli di velocità mediante veicoli inseguitori sarebbero illegali e dunque incompatibili con la Costituzione federale, in quanto non godono di alcuna base legale, è dunque priva di fondamento;
che, di transenna, occorre inoltre evidenziare lincoerenza dellimputato, il quale dapprima si lamenta per il mancato rispetto delle citate istruzioni, e poi, in seconda battuta, si duole della loro incostituzionalità;
che le invocate lesioni del cosiddetto principio del fair trail e di altri principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito e quello della buona fede negli atti dellamministrazione, se mai fossero provate, sono state sanate con la presente procedura;
che dallesame di tutte le tavole processuali non si ravvisa alcuna violazione del principio della celerità della procedura;
che la richiesta di considerare nulla e quindi di estromettere dagli atti la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A), in quanto laccusato lavrebbe sottoscritta senza essere stato avvertito del suo diritto di non rispondere e senza che fosse a conoscenza dei suoi diritti sgorganti delle più volte citate istruzioni, non può essere accolta, ritenuto che apponendo la propria firma sul formulario in questione egli non ha implicitamente riconosciuto daver circolato alla velocità ivi indicata, ma - più semplicemente - ha preso conoscenza (o avrebbe dovuto) del fatto che, sulla base degli atti dellinchiesta preliminare di polizia, veniva avviato nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di grave infrazione alla LCStr, e dei suoi diritti relativi;
che, stante quanto precede, questo giudice ha raggiunto il pieno convincimento che allaccusato possa essere imputata una velocità punibile di 168 km/h e che di conseguenza si sia reso colpevole di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, e meglio come descritto nel decreto daccusa impugnato;
che, ben ponderate tutte le circostanze, la proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico appare giustificata e proporzionata alla fattispecie concreta;
che parimenti sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni;
che dal (nuovo) dibattimento - durante il quale si è proceduto, fra laltro, alla visione, ripetuta, del video nulla di nuovo è emerso, né per quanto attiene la versione data dallaccusato - che ha tenuto a ribadire di essere stato provocato dalla Polizia, che lavrebbe spinto per tutta la Leventina e poi trattato malamente al momento del fermo in autostrada né per le tesi, di fatto e di diritto, proposte dalla difesa;
che i considerandi testé riportati della sentenza contumaciale, che si china su tutte le doglianze della difesa proposte (anche) nel corso del dibattimento di spurgo, vengono pertanto qui integralmenti ribaditi, in luogo dellesercizio, fine a sé stesso, di riproporne il contenuto vestito con parole diverse;
che non può in conclusione essere sottaciuto come linsistenza, acritica, nel proporre e riproporre censure a raffica, in massima parte già evase, pur nel rispetto dei diritti, sacrosanti, di cui può godere laccusato, sfiora, se non supera, il limite della temerarietà;
che gli oneri processuali sono posti a carico del condannato;
che, infine, visto lesito del procedimento, la richiesta di ripetibili cade nel vuoto e deve essere respinta;
visti gli art. 32 e 90 cifra 2 LCS; 4a ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1, 4 e 5; negativamente ai quesiti postisub2, 3 e 6;
dichiaraACCU 1
autore colpevole diinfrazione grave alle norme della circolazione(art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. __________ del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1100.-- (millecento);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
respingela richiesta di ripetibili;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
avverteche la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1100.--totale
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1’100.-- (millecento); ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP; respinge la richiesta di ripetibili; avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP); avverte che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio giuridico della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice: Il segretario: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 800.-- tassa di giustizia fr. 300.-- spese giudiziarie fr. -.-- testi fr. 1100.-- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.477
DA 3517/2004
Bellinzona
6 dicembre 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo,
e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con decreto daccusa del 25 ottobre 2004 del AINQ 1,che propone la condanna:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200. (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.(duecento);
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente dallaccusato in data 6 novembre 2004;
richiamate la sentenza di condanna in contumacia 1. marzo 2005 di questa stessa Pretura penale nonché la tempestiva istanza 26 agosto 2005 di ACCU 1 postulante un nuovo giudizio;
indetto il pubblico dibattimento in data 6 dicembre 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il AINQ 1 con lettera 2 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico e lincarto __________ della Pretura penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito, per i medesimi motivi già abbondantemente esposti nei vari allegati agli atti, nellopposizione al decreto daccusa e ancora, per quanto si evince dal verbale, davanti al Giudice della Pretura Penale Damiano Stefani nel corso del dibattimento 1. marzo 2005.
Egli ha postulato inoltre lassegnazione di ripetibili nella misura di fr. 3'000.--;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h?
2. Può trovare applicazione lart. 34 CP (stato di necessità)?
3. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
6. Devono essere concesse ripetibili e, se sì, in quale misura?
7. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Preso atto che in data 7 dicembre 2005 laccusato, per il tramite del proprio difensore, ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma dellart. 289 cpv. 1 CPP, chiedendo contestualmente la motivazione scritta;
da qui le presenti motivazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto,
che ACCU 1, coniugato con un figlio di nove anni, con formazione tecnica svolge attività indipendente quale amministratore di immobili e occupandosi di acquisizione di oggetti; egli ha stimato il proprio reddito annuale, a dipendenza degli anni, fra i fr. __________, indicando in fr. __________ la cifra più vicina alla realtà attuale;
che, con risoluzione 16 aprile 2004, lUfficio giuridico della Sezione della circolazione ha inflitto a ACCU 1 una multa di fr. 780.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 40.-- per aver circolato il 18 gennaio 2004 sullautostrada A2 in territorio di B__________ alla guida del veicolo targato __________ alla velocità di 168 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto per il quale la velocità massima prescritta è di 120 Km/h;
che con sentenza 30 aprile 2004 la Pretura penale ha accolto il ricorso interposto dallimputato, annullando la predetta decisione e trasmettendo gli atti al Ministero pubblico, autorità competente a giudicare le infrazioni gravi alle norme della circolazione stradale ai sensi dellart. 90 cifra 2 LCS;
che con decreto 25 ottobre 2004 (DA 3517/2004) il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere, il 18 gennaio 2004, sul territorio di B__________, violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio, circolando a bordo della vettura marca BMW targata __________ alla velocità di 168 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), su un tratto autostradale per il quale la velocità massima prescritta è di 120 km/h, proponendo la pena di cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e il pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr. 400.--;
che laccusato ha interposto tempestiva opposizione, motivandola già nel dettaglio (doc. A);
che in data 1. marzo 2005, assente laccusato come da lui indicato nel corso del (nuovo) dibattimento probabilmente per impegni di lavoro , presente il suo difensore, il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emesso una sentenza di condanna in contumacia, confermandoin totoil decreto daccusa;
che, avvalendosi della facoltà concessa dallart. 277 cpv. 3 CPP, ACCU 1, condannato in contumacia, ha presentato istanza per un nuovo giudizio;
che al (nuovo) dibattimento laccusato, per il tramite del proprio difensore, ha riproposto, senza aggiungerne, le censure, le argomentazioni e le motivazioni già abbondantemente esposte nei suoi atti scritti;
che le medesime, infatti, sono state sollevate una prima volta, in parte, nelle osservazioni 13 febbraio 2004 alla diffida n. 349 emanata dalla Sezione della circolazione, Camorino, e lintimazione di contravvenzione n. __________ intimata dalla Polizia cantonale (doc. 1), in un secondo tempo nel ricorso 26 aprile 2004 avverso la risoluzione n. __________ 16 aprile 2004 della Sezione della circolazione di Camorino (doc. 1), poi, ancora, negli scritti 30 marzo 2004 e 25 maggio 2004 al Procuratore Pubblico (doc. 6) e, abbondantemente, con lopposizione 6 novembre 2004; infine, per quanto risulta dal verbale, nel primo processo, svoltosi in assenza dellaccusato;
che appare opportuno qui riportare integralmente (da pagina 3) i considerandi di diritto della sentenza pronunciata il 1. marzo 2005:
che, giusta lart. 90 cifra 2 LCStr, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione stradale, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con la detenzione o con la multa;
che, a norma dellart. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle autostrade;
che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, allorquando in autostrada la velocità massima consentita è superata di 35 km/h o più vi è oggettivamente una grave messa in pericolo della circolazione, rispettivamente una grave infrazione alle regole della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete (DTF 124 II 475 e riferimenti);
che nel caso in esame la velocità è stata accertata mediante un veicolo inseguitore di polizia provvisto dellapparecchio di rilevamento MultaVision n. 11711;
che in base alle istruzioni tecniche concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale, emanate il 10 agosto 1998 dal Dipartimento federale dellAmbiente, dei Trasporti, dellEnergia e delle Comunicazioni (in seguito: istruzioni), la velocità media lungo il percorso rilevato è risultata essere di 187 km/h, mentre quella punibile, previa deduzione del 10%, di 168 km/h;
che lopponente contesta laffidabilità dellaccertamento della velocità effettuato dagli agenti denuncianti, lamentando - in estrema sintesi - linosservanza delle suddette istruzioni;
che lesame della documentazione video permette di stabilire, oltre ogni ragionevole dubbio, che le istruzioni in questione, in particolare quelle relative alla distanza tra il veicolo inseguente e quello controllato, sono state ossequiate;
che, a titolo abbondanziale, il rilevamento della velocità di un veicolo può essere esperito anche in modo difforme dalle citate istruzioni, le quali non vincolano il giudice penale chiamato ad accertare lesistenza di un reato (JDT 2004 III 53 e riferimenti; punto n. 13 delle istruzioni stesse);
che il video in narrativa dimostra altrettanto chiaramente che non si è trattato di una registrazione simultanea - proibita - di un terzo veicolo;
che nulla agli atti comprova lasserita tattica vessatoria degli agenti di polizia;
che linvocato stato di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare limputato a seguito delle provocazioni che avrebbero messo in atto, da un lato, il veicolo civile di polizia che lo spingeva e, dallaltro, il veicolo che lo precedeva che circolava al di sotto del limite massimo di velocità consentito, nonché del fatto che sulla normale corsia di marcia vi era una vettura che gli impediva di rientrare su questultima corsia, non merita alcuna protezione, già solo per il fatto che non è stata portata alcuna prova a sostegno di quanto asserito;
che, al contrario, la visione del predetto video permette di rendersi conto che i fatti non si sono svolti così come narrati dallaccusato. In effetti, prima dellinizio del rilevamento, si vede il veicolo condotto dallimputato superare ad almeno 160 km/h quello della polizia, poi rallentare per evitare di tamponare un altro veicolo che stava regolarmente effettuando un sorpasso ed infine, non appena la via si libera, ripartire a tutta velocità;
che la dichiarazione sottoscritta dalla moglie dellimputato (doc. E) e lasserita mancata contestazione da parte degli agenti denunciati del suo contenuto - contrariamente a quanto sostenuto dallaccusato - non provano nulla, se non che egli nel tratto precedente il rilevamento qui in esame ha effettivamente circolato ad una velocità superiore a quella consentita;
che la censura secondo la quale il rilevamento, documentato nella foto di cui al doc. K e nel filmato, sono in urto con la sicurezza del diritto, e quindi ne inficiano la valenza probatoria, poiché la data viene indicata al contrario, ossia 04.01.18, e con lindicazione dellanno limitata agli ultimi due numeri, non merita alcun commento ed è finanche temeraria, atteso che linfrazione è stata contestata allimputato sul campo il giorno stesso e questultimo ha pure sottoscritto la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A);
che, giusta la nuova versione dellart. 106 cpv. 1 LCStr, in vigore dal 1. aprile 2003, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della presente legge e designa le autorità federali competenti per eseguirla. Può autorizzare lUfficio federale delle strade a disciplinare i particolari;
che lart. 133 OAV prescrive che lUSTRA emana istruzioni concernenti i controlli della velocità da parte degli organi di polizia e i metodi di misurazione. Esso regola luso degli apparecchi automatici che servono a misurare la velocità;
che le istruzioni attualmente in vigore sono state emanate, come visto in precedenza, dal DATEC il 10 agosto 1998. Esse si fondavano sul vecchio art. 106 cpv. 1 secondo frase LCStr, il quale conferiva allEsecutivo la competenza allEsecutivo di autorizzare i propri Dipartimenti a disciplinare i particolari tecnici (cfr. anche i vecchi art. 97 cpv. 1 ONC e 133 OAV);
che la doglianza secondo cui i controlli di velocità mediante veicoli inseguitori sarebbero illegali e dunque incompatibili con la Costituzione federale, in quanto non godono di alcuna base legale, è dunque priva di fondamento;
che, di transenna, occorre inoltre evidenziare lincoerenza dellimputato, il quale dapprima si lamenta per il mancato rispetto delle citate istruzioni, e poi, in seconda battuta, si duole della loro incostituzionalità;
che le invocate lesioni del cosiddetto principio del fair trail e di altri principi costituzionali, quali il diritto di essere sentito e quello della buona fede negli atti dellamministrazione, se mai fossero provate, sono state sanate con la presente procedura;
che dallesame di tutte le tavole processuali non si ravvisa alcuna violazione del principio della celerità della procedura;
che la richiesta di considerare nulla e quindi di estromettere dagli atti la dichiarazione ai sensi degli art. 207 - 207a CPP (doc. A), in quanto laccusato lavrebbe sottoscritta senza essere stato avvertito del suo diritto di non rispondere e senza che fosse a conoscenza dei suoi diritti sgorganti delle più volte citate istruzioni, non può essere accolta, ritenuto che apponendo la propria firma sul formulario in questione egli non ha implicitamente riconosciuto daver circolato alla velocità ivi indicata, ma - più semplicemente - ha preso conoscenza (o avrebbe dovuto) del fatto che, sulla base degli atti dellinchiesta preliminare di polizia, veniva avviato nei suoi confronti un procedimento penale per il reato di grave infrazione alla LCStr, e dei suoi diritti relativi;
che, stante quanto precede, questo giudice ha raggiunto il pieno convincimento che allaccusato possa essere imputata una velocità punibile di 168 km/h e che di conseguenza si sia reso colpevole di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale, e meglio come descritto nel decreto daccusa impugnato;
che, ben ponderate tutte le circostanze, la proposta di pena formulata dal Procuratore pubblico appare giustificata e proporzionata alla fattispecie concreta;
che parimenti sono adempiti i requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena, con un periodo di prova di 2 anni;
che dal (nuovo) dibattimento - durante il quale si è proceduto, fra laltro, alla visione, ripetuta, del video nulla di nuovo è emerso, né per quanto attiene la versione data dallaccusato - che ha tenuto a ribadire di essere stato provocato dalla Polizia, che lavrebbe spinto per tutta la Leventina e poi trattato malamente al momento del fermo in autostrada né per le tesi, di fatto e di diritto, proposte dalla difesa;
che i considerandi testé riportati della sentenza contumaciale, che si china su tutte le doglianze della difesa proposte (anche) nel corso del dibattimento di spurgo, vengono pertanto qui integralmenti ribaditi, in luogo dellesercizio, fine a sé stesso, di riproporne il contenuto vestito con parole diverse;
che non può in conclusione essere sottaciuto come linsistenza, acritica, nel proporre e riproporre censure a raffica, in massima parte già evase, pur nel rispetto dei diritti, sacrosanti, di cui può godere laccusato, sfiora, se non supera, il limite della temerarietà;
che gli oneri processuali sono posti a carico del condannato;
che, infine, visto lesito del procedimento, la richiesta di ripetibili cade nel vuoto e deve essere respinta;
visti gli art. 32 e 90 cifra 2 LCS; 4a ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti postisub1, 4 e 5; negativamente ai quesiti postisub2, 3 e 6;
dichiaraACCU 1
autore colpevole diinfrazione grave alle norme della circolazione(art. 90 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. __________ del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.al pagamento della tassa di giustizia di fr. 800.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--, per complessivi fr. 1100.-- (millecento);
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;
respingela richiesta di ripetibili;
avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);
avverteche la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.-- tassa di giustizia
fr. 300.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1100.--totale