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10.2005.473

annullamento del decreto d'accusa in quanto accusato estraneo ai fatti

Ticino · 2005-11-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 5 agosto 2005 a Lugano;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 700.-- (settecento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;

preso atto                          che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;

ritenuto                              che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;

considerato                        che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;

richiamati                          gli art. 9 e segg. CPP;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

caricale spese allo Stato.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

caricale spese allo Stato.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.473

DA 3459/2005

Bellinzona

14 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione;

fatti avvenuti                       il 5 agosto 2005 a Lugano;

reato previsto                     dall'art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 700.-- (settecento).

2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;

preso atto                          che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;

ritenuto                              che l’estraneità dell’accusato emerge anche dall’esame degli atti, così come completati in data odierna dall’accusa;

considerato                        che nell’evenienza descritta si può procedere al proscioglimento dell’imputato senza indire il dibattimento;

richiamati                          gli art. 9 e segg. CPP;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

caricale spese allo Stato.

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria: