Sachverhalt
avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che lestraneità dellaccusato emerge anche dallesame degli atti, così come completati in data odierna dallaccusa;
considerato che nellevenienza descritta si può procedere al proscioglimento dellimputato senza indire il dibattimento;
richiamati gli art. 9 e segg. CPP;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
caricale spese allo Stato.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 dallimputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
caricale spese allo Stato.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.473
DA 3459/2005
Bellinzona
14 novembre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione;
fatti avvenuti il 5 agosto 2005 a Lugano;
reato previsto dall'art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto daccusa n. 3459/2005 di data 19 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 700.-- (settecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 ottobre 2005 dall'accusato;
preso atto che con lettera 19 settembre 2005 il Procuratore pubblico ha chiesto di annullare il decreto di accusa, poiché da risultanze posteriori a tale atto è risultato che il reato è stato commesso da altra persona;
ritenuto che lestraneità dellaccusato emerge anche dallesame degli atti, così come completati in data odierna dallaccusa;
considerato che nellevenienza descritta si può procedere al proscioglimento dellimputato senza indire il dibattimento;
richiamati gli art. 9 e segg. CPP;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
caricale spese allo Stato.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il presidente: La segretaria: