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10.2005.463

conduzione di veicolo a motore a più riprese nonostante la revoca della patente per un periodo indeterminato.

Ticino · 2005-10-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3361/2005 di data 12 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 600.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

E. 2 Alla multa di fr. 600.--.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

E. 4 Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

Dispositiv
  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  2. Sulla pena e sulle spese.
  3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004. dichiaraACCU 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3361/2005 del 12 settembre 2005. condanna                         ACCU 1
  4. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
  5. alla multa di fr. 600.- (seicento); 3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004. L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino. Il presidente:                                                                La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                  600.00            multa fr.                  100.00            tassa di giustizia fr.                  150.00            spese giudiziarie fr.                  850.00            totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.463

DA 3361/2005

Bellinzona

28 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per avere ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 21.04.2005 per un periodo indeterminato e meglio:

-a __________ il 25.04.2005, l’autofurgone Peugeot targato TI __________;

-a __________ il 12.07.2005, l’autovettura Honda targata TI __________

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3361/2005 di data 12 settembre 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 600.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 settembre 2005 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 18 ottobre 2005, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 ottobre 2005  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

3.  Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.

dichiaraACCU 1

autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3361/2005 del 12 settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 70 (settanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Bezirksamt di Aarau il 24.03.2004.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Giudici dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr. 600.00            multa

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  850.00            totale