Sachverhalt
avvenuti nel periodo settembre 1998;
reato previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA 2897/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005 dall'accusato;
consideratoche ACCU 1 è accusato di avere messo in contatto __________ con __________, dando in seguito disposizioni di prelevare, mediante apposita procura, la somma di fr. 50'000.- da un conto di pertinenza di __________, poi consegnata a __________, affinché la facesse pervenire a un funzionario dellUfficio __________, perché questultimo violasse i doveri dufficio e facesse ottenere a __________ e alla sua famiglia il rilascio di un permesso __________;
che dallesame dellincarto risulta che __________ ha autorizzato il 22 settembre 1998 una segretaria dellaccusato a prelevare la somma da un suo conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno per essere consegnata a __________ per farla pervenire ad un funzionario (cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell11 marzo 2002 [act A25], allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22] e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);
che lart. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta lart. 70 vCP in vigore al momento dei fatti lazione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dellart. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di unautorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro lagente, ritenuto che lazione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più linterruzione per quando concerne lazione penale, questultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per lart. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dellazione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dellattuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole allagente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dellazione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che lazione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre 2005 o al più tardi alcuni giorni dopo momento non desumibile dallincarto, ma comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8) quando sono stati consegnati i soldi ad __________;
che laccusato deve di conseguenza essere prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per prescrizione dellazione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia:1.ACCU 1 è prosciolto dallimputazione di complicità in corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa DA 2897/2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 è prosciolto dallimputazione di complicità in corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa DA 2897/2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.
E. 3 Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Distinta spese: a carico dello Stato fr. 400.- tassa di giustizia fr. 300.- spese giudiziarie fr. 700.- totale Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.460
DA 2897/2005
Bellinzona
18 maggio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto colpevole di complicità in corruzione attiva;
fatti avvenuti nel periodo settembre 1998;
reato previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA 2897/2005 di data 8 agosto 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005 dall'accusato;
consideratoche ACCU 1 è accusato di avere messo in contatto __________ con __________, dando in seguito disposizioni di prelevare, mediante apposita procura, la somma di fr. 50'000.- da un conto di pertinenza di __________, poi consegnata a __________, affinché la facesse pervenire a un funzionario dellUfficio __________, perché questultimo violasse i doveri dufficio e facesse ottenere a __________ e alla sua famiglia il rilascio di un permesso __________;
che dallesame dellincarto risulta che __________ ha autorizzato il 22 settembre 1998 una segretaria dellaccusato a prelevare la somma da un suo conto bancario e che la somma è effettivamente stata prelevata quel giorno per essere consegnata a __________ per farla pervenire ad un funzionario (cfr. allegato 5 al verbale di interrogatorio ACCU 1 dell11 marzo 2002 [act A25], allegato 9a al verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act A22] e verbale di interrogatorio __________ del 5 marzo 2002 [act B6]);
che lart. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta lart. 70 vCP in vigore al momento dei fatti lazione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dellart. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di unautorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro lagente, ritenuto che lazione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più linterruzione per quando concerne lazione penale, questultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per lart. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dellazione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dellattuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole allagente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dellazione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che lazione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta il 23 settembre 2005 o al più tardi alcuni giorni dopo momento non desumibile dallincarto, ma comunque ancora nel corso del 1998 (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 14 marzo 2002 (act 5 pag. 8) quando sono stati consegnati i soldi ad __________;
che laccusato deve di conseguenza essere prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per prescrizione dellazione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia:1.ACCU 1 è prosciolto dallimputazione di complicità in corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa DA 2897/2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 400.- e spese di fr. 300.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 700.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.