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10.2005.459

Circolazione ad alta velocità (113 km/h su 50 km/h)

Ticino · 2006-01-31 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3399/2005 del 19 settembre 2005;

condanna                         ACCU 1,

1.       alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81027),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                     1'200.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       250.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'600.--totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 settembre 2005;

condanna                         ACCU 1,

1.       alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81027),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                     1'200.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       250.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'600.--totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2005.459/CEG

DA 3399/2005

Bellinzona

31 gennaio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato __________ alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;

fatti avvenuti                       a __________ il __________;

reato                                 previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3399/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'900.-- (millenovecento).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 settembre 2005;

indetto                              il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale  personalmente e il suo difensore, DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 15 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che la pena sia ridotta ad un massimo di 10 giorni poiché sproporzionata. L’importo di fr. 1'900.— proposto come multa corrisponde a oltre la metà del salario percepito dall’accusato e quindi va ridotto a fr. 500.--. La difesa ricorda che l’accusato è incensurato; la stessa autorità amministrativa ha tenuto conto della situazione concreta contenendo in 4 mesi la revoca della patente;

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il 14 luglio 2005, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato __________ alla velocità di 113 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente a tutti i quesiti posti;

dichiaraACCU 1,

autore colpevole digrave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCS)per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3399/2005 del 19 settembre 2005;

condanna                         ACCU 1,

1.       alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.       alla multa di fr. 1'200.— (milleduecento);

3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81027),

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1,

fr.                     1'200.--         multa

fr.                       150.--         tassa di giustizia

fr.                       250.--         spese giudiziarie

fr.                           -.--         testi

fr.                    1'600.--totale