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10.2005.453

Amministratore unico che trattiene l'imposta alla fonte a suo beneficio

Ticino · 2006-03-28 · Italiano TI
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CIVI 1

Incarto n.10.2005.453/

DA 3511/2005

Bellinzona

28 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1;

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita d'imposta alla fonte,

per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di ammi-nistratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 270 LT;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 settembre 2005 n. DA 3511/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 3'912.60 (tremilanovecentododici e sessanta), a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento 28 marzo 2006, al quale è comparso il solo accusato, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 23 gennaio 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita                               la teste __________, 1960, cittadina germanica, residente a __________, nubile, impiegata commerciale,la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, promette;

sentito                               l’accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita d'imposta alla fonte, per avere, nel corso del 2004, a Lugano-Pazzallo, nella sua qualità di amministratore unico della società __________ AG e quindi di datore di lavoro tenuto a trattenere l’imposta alla fonte, impiegato a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d’imposta concernente il periodo 01.01.2004 - 30.06.2004 per un importo complessivo sottratto di CHF 3'912.60?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

5.     Devono essere riconosciute le pretese della parte civile (di fr. 3'912.60) e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?

6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito postosub1, decaduti gli altri quesiti, come segue al quesito postosub6;

proscioglieACCU 1

dall’accusa diappropriazione indebita d'imposta alla fonte(art. 270 LT);

assegnale tasse e le spese allo Stato;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario: