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10.2005.442

Impiegare una persona malgrado la disdetta del contratto di lavoro e sapendo che era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione.

Ticino · 2007-04-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli l’art. 105 LADI, gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

ritenuto                              che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                            150.--         tassa di giustizia

fr.                            150.--         spese giudiziarie

fr.                             20.--         testi

fr.                           320.--totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

ritenuto                              che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                            150.--         tassa di giustizia

fr.                            150.--         spese giudiziarie

fr.                             20.--         testi

fr.                           320.--totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2005.442

DA 2940/2005

Bellinzona

26 aprile 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1,

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione,

per avere, a __________, quale gerente del __________, nei periodi gennaio-aprile 2000, gennaio-aprile 2001, gennaio-aprile 2002, gennaio-aprile 2003, novembre 2003-febbraio 2004, dopo avergli dato formale disdetta ma continuando di fatto ad impiegarlo presso l’esercizio pubblico nella misura del 50% e del 100%, corrispondendogli per tali prestazioni fr. 300.-- mensili rispettivamente fr. 500.--, ben sapendo che egli percepiva per quei periodi le indennità quale disoccupato a tempo pieno, permesso a __________ di ottenere, mediante indicazioni inveritiere e incomplete, una prestazione assicurativa di disoccupazione non dovuta pari a fr. 3'751.-- per il periodo gennaio-aprile 2000, fr. 4’009.80 per il periodo gennaio-aprile 2001, fr. 4'576.-- per il periodo gennaio-aprile 2002, fr. 4'776.40 per il periodo gennaio-aprile 2003, fr. 4'777.-- per il periodo novembre 2003-febbraio 2004;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 105 LADI;

perseguito                          con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. 2940/2005 del che propone la condanna:

1.       Alla multa di fr. 5'000.-- (cinquemila) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre                                La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, unitamente al suo patrocinatore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                  a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli l’art. 105 LADI, gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

ritenuto                              che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso l’EP dell’accusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;

proscioglieACCU 1

dall’imputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

fr.                            150.--         tassa di giustizia

fr.                            150.--         spese giudiziarie

fr.                             20.--         testi

fr.                           320.--totale