Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Leventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli lart. 105 LADI, gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
ritenuto che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso lEP dellaccusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 320.--totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
ritenuto che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso lEP dellaccusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 320.--totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LESA 1
Incarto n.10.2005.442
DA 2940/2005
Bellinzona
26 aprile 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione,
per avere, a __________, quale gerente del __________, nei periodi gennaio-aprile 2000, gennaio-aprile 2001, gennaio-aprile 2002, gennaio-aprile 2003, novembre 2003-febbraio 2004, dopo avergli dato formale disdetta ma continuando di fatto ad impiegarlo presso lesercizio pubblico nella misura del 50% e del 100%, corrispondendogli per tali prestazioni fr. 300.-- mensili rispettivamente fr. 500.--, ben sapendo che egli percepiva per quei periodi le indennità quale disoccupato a tempo pieno, permesso a __________ di ottenere, mediante indicazioni inveritiere e incomplete, una prestazione assicurativa di disoccupazione non dovuta pari a fr. 3'751.-- per il periodo gennaio-aprile 2000, fr. 4009.80 per il periodo gennaio-aprile 2001, fr. 4'576.-- per il periodo gennaio-aprile 2002, fr. 4'776.40 per il periodo gennaio-aprile 2003, fr. 4'777.-- per il periodo novembre 2003-febbraio 2004;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 105 LADI;
perseguito con decreto daccusa del 22 agosto 2005 n. 2940/2005 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 5'000.-- (cinquemila) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CP).
vista lopposizione al decreto daccusa interposta tempestivamente in data 13 settembre 2005;
indetto il dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale ha presenziato laccusato personalmente, unitamente al suo patrocinatore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dellaccusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sullassicurazione contro la disoccupazione per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Leventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e se sì a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli lart. 105 LADI, gli artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
ritenuto che il testimone sentito al dibattimento ha dichiarato di avere lavorato presso lEP dellaccusato nel periodo dei fatti e di non avere mai visto lavorare il dipendente a beneficio delle indennità LADI;
proscioglieACCU 1
dallimputazione di infrazione alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, per i fatti di cui al decreto di accusa n. 2940/2005 del 22 agosto 2005.
caricale spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 20.-- testi
fr. 320.--totale