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10.2005.437

Accusare di fatti che possono ledere la reputazione; offendere; minacciare

Ticino · 2006-02-22 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 CIVI 1

patr. da: PR

E. 2 Per ogni pretese la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento 22 febbraio 2006, al quale sono presenti la parte civile e il patrocinatore, l'accusato regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2006, non è comparso, mentre l’AINQ 1  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

viene data                          la parola al patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

visti                                   gli art. 63, 68, 173, art. 177, art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  diffamazione

1.2.  ingiuria

1.3.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di diffamazione, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3103/2005 del 31 agosto 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  500.00            multa

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  750.00            totale

Dispositiv
  1. CIVI 1 patr. da: PR 1
  2. LESA 1 Incarto n.10.2005.437 DA 3103/2005 Bellinzona 22 febbraio 2006 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con la segretaria Thi Thuc Trinh Tran per giudicare ACCU 1 prevenuto colpevole di    1.  diffamazione, per avere, a __________, il __________, in presenza di CIVI 1 e di terze persone, accusato CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, segnatamente di essere un truffatore;
  3. ingiuria, per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo dicanagliaemaiale;
  4. minaccia, 3.1       per avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente minacciandolo di volerlo colpire con un piccone, incusso timore e spavento a CIVI 1; 3.2       per avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola di volerla colpire al volto con un pugno, incusso timore e spavento a LESA 1; reati previsti                       dagli art. 173, art. 177, art. 180 CP; fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo; perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2005 n. 3103/2005 delAINQ 1che propone la condanna:
  5. Alla multa di fr. 500.--.
  6. Per ogni pretese la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
  7. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di fr. 100.--; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2005; indetto                               il dibattimento 22 febbraio 2006, al quale sono presenti la parte civile e il patrocinatore, l'accusato regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2006, non è comparso, mentre l’AINQ 1  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa; proceduto                          nelle forme contumaciali; data                                  lettura del decreto d'accusa; letti ed esaminati                gli atti; viene data                          la parola al patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa; visti                                   gli art. 63, 68, 173, art. 177, art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti
  8. Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1.  diffamazione 1.2.  ingiuria 1.3.  minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
  9. Sulla pena e sulle spese. rispondendo                       ai quesiti posti dichiaraACCU 1 autore colpevole di diffamazione, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3103/2005 del 31 agosto 2005. condanna                         ACCU 1
  10. alla multa di fr. 500.-;
  11. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP). assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona. Il presidente:                                                                La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                  500.00            multa fr.                  100.00            tassa di giustizia fr.                  150.00            spese giudiziarie fr.                  750.00            totale
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1. CIVI 1

patr. da: PR 1

2. LESA 1

Incarto n.10.2005.437

DA 3103/2005

Bellinzona

22 febbraio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Thi Thuc Trinh Tran per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di    1.  diffamazione,

per avere, a __________, il __________, in presenza di CIVI 1 e di terze persone, accusato CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, segnatamente di essere un truffatore;

2.   ingiuria,

per avere, a __________, il __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo dicanagliaemaiale;

3.   minaccia,

3.1       per avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente minacciandolo di volerlo colpire con un piccone, incusso timore e spavento a CIVI 1;

3.2       per avere, a __________, il __________, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola di volerla colpire al volto con un pugno, incusso timore e spavento a LESA 1;

reati previsti                       dagli art. 173, art. 177, art. 180 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 31 agosto 2005 n. 3103/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Per ogni pretese la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2005;

indetto                               il dibattimento 22 febbraio 2006, al quale sono presenti la parte civile e il patrocinatore, l'accusato regolarmente citato a mezzo raccomandata del 15 dicembre 2006, non è comparso, mentre l’AINQ 1  ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

viene data                          la parola al patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

visti                                   gli art. 63, 68, 173, art. 177, art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1.  diffamazione

1.2.  ingiuria

1.3.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiaraACCU 1

autore colpevole di diffamazione, ingiuria e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3103/2005 del 31 agosto 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 500.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                  500.00            multa

fr.                  100.00            tassa di giustizia

fr.                  150.00            spese giudiziarie

fr.                  750.00            totale