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10.2005.421

ripetutamente offeso e graffiato in profondità un braccio

Ticino · 2005-11-08 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 LESA 1

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  ripetuta ingiuria

1.3.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dal reato di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

dichiaraACCU 1,

autrice colpevole di lesioni semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 700.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.700.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                    1'050.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1. LESA 1

2. LESA 2

Incarto n.10.2005.421, 10.2005.491

DA 3092/2005

DA 3575/2005

Bellinzona

8 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuta colpevole di         ripetuta ingiuria

per avere, a __________, nel periodo __________, ripetutamente offeso l’onore di LESA 2 proferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni “terrona, bastarda, troia, puttana, porca libidinosa, porca, cesso” e similari;

reato previsto                     dall’art. 177 CP;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                          con decreto d’accusa n. 3092/2005 di data 25 agosto 2005 del AINQ 2che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 600.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

e inoltre

prevenuta colpevole di    1.   lesioni semplici

per avere, in data __________, ad __________, in __________, durante la manifestazione “__________” graffiando in profondità il braccio sinistro di LESA 1 cagionatole lesioni di cui al certificato medico agli atti;

2.   ingiuria

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, tacciandola di “cretina” offeso l’onore di LESA 1;

3.   minaccia

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al sub 1, proferendo l’espressione “ti ammazzo” incusso spavento a LESA 1;

reati previsti                       dagli art. 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                      nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 3575/2005 di data 26 settembre 2005 del AINQ 1, Lugano,che propone la condanna dell’accusata:

1. Alla multa di fr. 500.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.  Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 agosto 2005 e 12 ottobre 2005;

indetto                               il dibattimento 8 novembre 2005, al quale è comparsa l’accusata e la parte lesa mentre AINQ 2 con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  ripetuta ingiuria

1.3.  minaccia

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulla pena e sulle spese.

3.     Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 41, 63, 66, 68, 123 cifra 1 cpv. 2, 177, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglieACCU 1,

dal reato di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

dichiaraACCU 1,

autrice colpevole di lesioni semplici e ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3092/2005 del 25 agosto 2005 e n. 3575/2005 del 26 settembre 2005.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 700.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.700.00multa

fr.                       200.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                    1'050.00       totale