Sachverhalt
avvenuti nel periodo 1996 - novembre 1998 a __________;
reato previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA 2904/2005 di data 9 agosto 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 agosto 2005 dall'accusato;
consideratoche laccusato avrebbe a più riprese versato a unintermediaria somme di denaro da far pervenire a un funzionario dellUfficio __________, affinché violasse i doveri dufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso __________ per sé stesso e per la moglie;
che dallesame degli atti risulta che lultimo versamento certo sarebbe avvenuto il 24 giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data allintermediaria il 14 novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e segg.);
che lart. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta lart. 70 vCP in vigore al momento dei fatti lazione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dellart. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di unautorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro lagente, ritenuto che lazione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più linterruzione per quando concerne lazione penale, questultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per lart. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dellazione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dellattuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole allagente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dellazione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che lazione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15 novembre 2005;
che laccusato deve di conseguenza essere prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per prescrizione dellazione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia:1.ACCU 1 è prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data allintermediaria il 14 novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e segg.);
che lart. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta lart. 70 vCP in vigore al momento dei fatti lazione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dellart. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di unautorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro lagente, ritenuto che lazione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più linterruzione per quando concerne lazione penale, questultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per lart. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dellazione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dellattuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole allagente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dellazione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che lazione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15 novembre 2005;
che laccusato deve di conseguenza essere prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per prescrizione dellazione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia:1.ACCU 1 è prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.414
DA 2904/2005
Bellinzona
16 maggio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto colpevole di corruzione attiva;
fatti avvenuti nel periodo 1996 - novembre 1998 a __________;
reato previsto dall'art. 288 vCP;
e meglio come al decreto daccusa n. DA 2904/2005 di data 9 agosto 2005 del AINQ 1per cui fu proposta la condanna
1. Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 agosto 2005 dall'accusato;
consideratoche laccusato avrebbe a più riprese versato a unintermediaria somme di denaro da far pervenire a un funzionario dellUfficio __________, affinché violasse i doveri dufficio e facesse riottenere il rilascio del permesso __________ per sé stesso e per la moglie;
che dallesame degli atti risulta che lultimo versamento certo sarebbe avvenuto il 24 giugno 1998, mentre che per un ulteriore somma data allintermediaria il 14 novembre 1998 non vi è la certezza che sia stata consegnata al funzionario (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 29 settembre 2001, pag. 4 e segg.);
che lart. 288 vCP (in vigore fino al 30 aprile 2000) puniva la corruzione attiva con la pena della detenzione, alla quale poteva essere cumulata la multa;
che giusta lart. 70 vCP in vigore al momento dei fatti lazione penale per un reato per il quale era comminata la detenzione si prescriveva in cinque anni; la prescrizione poteva tuttavia essere interrotta in applicazione dellart. 72 cifra 2 vCP da ogni atto di istruzione di unautorità incaricata del procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro lagente, ritenuto che lazione penale era prescritta in ogni caso quando il termine ordinario della prescrizione era superato della metà, ossia per il reato in esame sette anni e mezzo (prescrizione assoluta);
che secondo la nuova normativa sulla prescrizione, che non prevede più linterruzione per quando concerne lazione penale, questultima si prescrive per i reati cui è comminata la detenzione in sette anni (art. 70 cpv. 1 lett. c CP);
che per lart. 337 CP le disposizioni del codice penale sulla prescrizione dellazione penale e della pena si applicano anche ai reati commessi e alle pene pronunciate prima dellattuazione del codice stesso, se queste disposizioni sono più favorevoli al colpevole;
che parimenti in caso di modificazione delle norme sulla prescrizione si applica il nuovo diritto se più favorevole allagente (cfr. DTF 130 IV 101);
che in concreto trova pertanto applicazione la nuova legge, che regola la prescrizione dellazione penale in sette anni per i delitti cui è comminata la detenzione;
che lazione penale nei confronti di ACCU 1 si è quindi prescritta al più tardi il 15 novembre 2005;
che laccusato deve di conseguenza essere prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per prescrizione dellazione penale;
visti gli art. 70, 72 cifra 2, 288 vCP; 70 cpv. 1 lett. c CP; l'art. 273 e segg. CPP;
pronuncia:1.ACCU 1 è prosciolto dallimputazione di corruzione attiva per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2904/2005 del 9 agosto 2005.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 250.- sono poste a carico dello Stato.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese: a carico dello Stato
fr. 500.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 750.- totale
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.