Dispositiv
- Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla pena e sulla spese. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; dichiaraACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2907/2005 del 10 agosto 2005. condanna ACCU 1
- alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-. ordinaliscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 50.- tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie fr. 100.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto n.10.2005.412
DA 2907/2005
Bellinzona
13 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1,
prevenuto colpevole di lesioni semplici
per avere, a __________, in data __________, colpito ripetutamente CIVI 1 con pugni e calci, causandogli una commozione celebrale, una ferita lacero contusa sopra locchio destro e varie contusioni, come riferito dal certificato medico dellOspedale regionale di __________, agli atti;
reato previsto dallart. 123 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto daccusa n. 2907/2005 di data 10 agosto 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Per ogni eventuale pretesa, la parte civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 agosto 2005 dalla parte civile;
indetto il dibattimento in data 13 gennaio 2006, al quale è comparso laccusato personalmente e il suo difensore, mentre la parte civile con scritto 10 gennaio 2006 ha comunicato di non presenziare al pubblico dibattimento, il Sost. Procuratore pubblico con scritto 15 dicembre 2005 ha rinunciato a intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non si oppone alla conferma del decreto daccusa, rilevando che il presente dibattimento è stato indetto a seguito dellopposizione ingiustificata della parte civile, motivo per il quale si riserva di opporre le spese cagionate ad eventuali pretese della parte civile;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulla spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2907/2005 del 10 agosto 2005.
condanna ACCU 1
1. alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
ordinaliscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso
il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 100.- totale