Dispositiv
- Se ACCU 1 è autore colpevole di: 1.1. promovimento della prostituzione 1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
- Sulla pena e sulle spese. dichiaraACCU 1 autore colpevole di promovimento della prostituzione e infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2737/2005 del 10 agosto 2005; condanna ACCU 1
- alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
- alla multa di fr. 1'000.-;
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-. ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP. assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. Lindicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.409
DA 2737/2005
Bellinzona
11 gennaio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1,
prevenuto colpevole di 1. promovimento della prostituzione
per avere, tra il __________ e __________, a __________, nella sua qualità di gerente dellesercizio pubblico __________, in correità con __________ e tale __________ (alias __________, detta __________), leso la libertà dazione di persone dedite alla prostituzione, sorvegliandole in questa loro attività o imponendo loro il luogo, il tempo, lestensione od altre circostanze inerenti allesercizio della prostituzione, e meglio per avere, nelle menzionate circostanze di tempo e luogo, in quanto titolare e gerente del __________ a __________, avendo preventivamente stipulato un accordo con la stessa __________ ed il suo compagno __________ per la cessione dellinventario dellesercizio pubblico al prezzo di fr. 50'000.- e un altro per la costituzione di una società semplice avente per scopo quello di sviluppare lattività commerciale del medesimo ritrovo; quindi, in qualità di gerente del ritrovo, mettendo a disposizione il proprio nome e la propria patente per la conduzione dellesercizio pubblico, e assicurando la propria presenza sul posto, contro una remunerazione di fr. 5'000.- mensili, preso parte ad unoperazione consistita nellingaggiare da parte di __________ alcune donne risultate poi essere le cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), soggiornanti in Italia con falsi documenti - trasferendole in Ticino ed impiegandole quali prostitute presso il __________ a __________, attuando, in tale contesto, un controllo sulla loro attività, rispettivamente imposto determinate condizioni allesercizio della loro attività nella misura in cui:
-gli autori hanno a tal fine approfittato dellignoranza delle donne della lingua italiana e della regione geografica, delle loro precarie condizioni economiche, della mancanza di documenti di legittimazioni legali e, quindi, del carattere clandestino del loro soggiorno in Svizzera,
-sono state loro impartite istruzioni tra cui lobbligo di rimanere sempre allinterno dellesercizio pubblico, consegnando peraltro loro solo una chiave della camera occupata al piano superiore ma non quella dellesercizio pubblico, di modo che la notte, alla chiusura dello stesso, non avrebbero comunque potuto allontanarsi;
-è stato loro fatto obbligo di essere presenti al bar dalle 11.00 del mattino alla 01.00 di notte, impartendo istruzioni su come comportarsi con i clienti (obbligo di farli bere);
-sono state impartite istruzioni vincolanti sulle tariffe minime da applicare per le loro prestazioni;
è così esercitato una vigilanza sullattività delle donne allinterno dellesercizio pubblico;
2. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, tra il __________ e __________, a __________, in qualità di gerente dellesercizio pubblico __________ dando alloggio alle cittadine rumene __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________, benché fosse consapevole del fatto o quantomeno dovesse presumere che erano prive dei necessari permessi di entrata e residenza nel nostro Paese, facilitato il loro soggiorno illegale in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 195 CP e 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto daccusa n. 2737/2005 di data 10 agosto 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 1 (uno) mese di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 agosto 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 gennaio 2006, al quale l'accusato, regolarmente citato nelle forme edittali, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli 41, 63, 68, 195 CP e 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. promovimento della prostituzione
1.2. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
dichiaraACCU 1
autore colpevole di promovimento della prostituzione e infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2737/2005 del 10 agosto 2005;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 1 (un) mese di detenzione, sospeso condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-;
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Lindicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dellimmigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Giudice dellistruzione e dellarresto, Lugano,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1600.00 totale