Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 186 CP;
perseguita con decreto daccusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta in data 16 agosto 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2007, al quale hanno preso parte laccusata e il suo patrocinatore; la Sost. Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro telefonicamente la sua assenza;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e dei testi;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento dellesecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati titolari del diritto di domicilio tutelato dallart. 186 CP e non avrebbero avuto, a quellepoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta. Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona fede non vè motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione dellinsistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con lart. 13 CP). Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dellesimente prevista dallart. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel decreto di accusa, ed essere così assolta;
sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di uningiustizia, di una Schikane, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
I. In ordine
1. La querela penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da reputare nulla e non si deve giudicare sullimputazione del DA dell8 agosto 2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?
II. Nel merito
1. E ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2?
2. Ha agito conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?
3. Trattasi di un atto lecito ai sensi dellart. 118 LAC combinato con lart. 14 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle inflitta?
5. In caso di condanna, la stessa devessere iscritta a casellario giudiziale?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1,
autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;
la manda esenta da ogni pena,
attesoche la stessa è comunque tenutaal pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).
Non ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 166.00 testi
fr.366.00totale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
E. 3 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta in data 16 agosto 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2007, al quale hanno preso parte laccusata e il suo patrocinatore; la Sost. Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro telefonicamente la sua assenza;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e dei testi;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento dellesecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati titolari del diritto di domicilio tutelato dallart. 186 CP e non avrebbero avuto, a quellepoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta. Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona fede non vè motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione dellinsistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con lart. 13 CP). Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dellesimente prevista dallart. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel decreto di accusa, ed essere così assolta;
sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di uningiustizia, di una Schikane, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
I. In ordine
1. La querela penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da reputare nulla e non si deve giudicare sullimputazione del DA dell8 agosto 2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?
II. Nel merito
1. E ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2?
2. Ha agito conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?
3. Trattasi di un atto lecito ai sensi dellart. 118 LAC combinato con lart. 14 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle inflitta?
5. In caso di condanna, la stessa devessere iscritta a casellario giudiziale?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1,
autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;
la manda esenta da ogni pena,
attesoche la stessa è comunque tenutaal pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).
Non ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 166.00 testi
fr.366.00totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto n.10.2005.389
DA 2873/2005
Bellinzona
20 aprile 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di violazione di domicilio,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 186 CP;
perseguita con decreto daccusa del 8 agosto 2005 n. 2873/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta in data 16 agosto 2005;
indetto il dibattimento 20 aprile 2007, al quale hanno preso parte laccusata e il suo patrocinatore; la Sost. Procuratrice pubblica con lettera 30 ottobre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre le parti civili CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, non hanno fatto atto di comparsa, la prima preannunciando peraltro telefonicamente la sua assenza;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e dei testi;
sentito il difensore, avv. DI 1, __________, il quale postula il proscioglimento della sua patrocinata per tre ragioni: innanzitutto, le parti civili, al momento dellesecuzione dei lavori di taglio della siepe che ricopriva il muro divisorio, non erano ancora coposseditrici del bene immobile n. __________ RFD del Comune di __________ e di conseguenza, i querelanti non sarebbero stati titolari del diritto di domicilio tutelato dallart. 186 CP e non avrebbero avuto, a quellepoca, valida legittimazione attiva per denunciare la prevenuta. Secondariamente, il difensore rileva che, per la sua cliente, della cui buona fede non vè motivo di dubitare, la volontà delle parti civili di autorizzarla a procedere al taglio della siepe era riconoscibile, in particolare a seguito di un cenno con il capo manifestato dalla signora CIVI 2 e in considerazione dellinsistenza con cui le parti civili le avrebbero fatto intendere che la siepe andava potata; perciò, la sua cliente avrebbe al limite agito per una supposizione erronea delle circostanze rilevanti, comportante una sola negligenza, penalmente non punibile (cfr. art. 186 combinato con lart. 13 CP). Da ultimo, la sua assistita dovrebbe in ogni caso beneficiare dellesimente prevista dallart. 118 LAC, applicato per analogia ai fatti enucleati nel decreto di accusa, ed essere così assolta;
sentita per ultimo l'accusata per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP), la quale asserisce di non riuscire a capire le ragioni che hanno spinto il Magistrato inquirente a rinviarla di fronte al giudice. Ella asserisce di aver eseguito un incarico conferitole dalle parti civili e di sentirsi protagonista, suo malgrado, di uningiustizia, di una Schikane, e di una storia incredibile; ella conclude augurandosi che un simile modo di agire delle parti civili non venga protetto dal giudice;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio, con il consenso del difensore, i seguenti quesiti:
I. In ordine
1. La querela penale presentata dai signori CIVI 1, __________, e CIVI 2, __________, è da reputare nulla e non si deve giudicare sullimputazione del DA dell8 agosto 2005 n. 2873/2005 per difetto di valida querela?
II. Nel merito
1. E ACCU 1, __________, autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2?
2. Ha agito conformemente a un errore sui fatti, art. 13 CP?
3. Trattasi di un atto lecito ai sensi dellart. 118 LAC combinato con lart. 14 CP?
4. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1 nel merito, quale pena deve esserle inflitta?
5. In caso di condanna, la stessa devessere iscritta a casellario giudiziale?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 14, 30 ss., 47 ss., 49, 52 e 106 e 186 CP; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiaraACCU 1,
autrice colpevole di violazione di domicilio, art. 186 CP,
per avere, a __________ nel corso del mese di ottobre 2004, per il tramite dei giardinieri __________ e __________, commesso violazione di domicilio sulla part. __________ RFD __________, comprendente un giardino cintato, gravata da un diritto di compera da parte di CIVI 1, ivi domiciliato, e di CIVI 2, e meglio per avere dato mandato ai giardinieri __________ e __________ di tagliare la siepe esistente sul muro di confine tra le part. __________ e __________ RFD __________, asserendo loro, contrariamente al vero, che potevano penetrare nel giardino della part. __________ RFD __________ avendo ottenuto laccordo di CIVI 1, rispettivamente, di CIVI 2;
la manda esenta da ogni pena,
attesoche la stessa è comunque tenutaal pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 366.00 (trecentosessantasei).
Non ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 166.00 testi
fr.366.00totale