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10.2005.38

incussione di timore attraverso minacce di morte

Ticino · 2005-11-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 180 cpv. 1 CP;

1.Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).

indettoil pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha

partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il qualechiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli

commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in

dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla

corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellataentro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6.     Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1 e 6;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

dal capo di imputazione di minaccia;

ordinale tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    La segretaria

Michele Maggi                                                            Laura Rossini

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

E. 2 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. ed inoltre

E. 3 La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS). vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 25 gennaio 2005, indetto il pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili; sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti: 1.È ACCU 1 autore colpevole di minaccia per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura. 3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo. 4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr.

E. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6.     Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1 e 6;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

dal capo di imputazione di minaccia;

ordinale tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    La segretaria

Michele Maggi                                                            Laura Rossini

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2005.38/MAM

DA 122/2005

Bellinzona

18 novembre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Michele Maggi

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole diminaccia

per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 180 cpv. 1 CP;

1.Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre3.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, rispt. art. 106 cpv. 3 CPS).

indettoil pedissequo dibattimento di data 18 novembre 2005, al quale ha

partecipato il prevenuto, assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il qualechiede il proscioglimento dell’accusato per non avere egli

commesso il fatto, richiamando pure subordinatamente il principio penale “in

dubio pro reo”, e postula inoltre la condanna della parte lesa alla

corresponsione di un’equa somma a titolo di ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.È ACCU 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, a __________ in data __________, incusso timore alla moglie LESA 1, minacciandola di morte durante un'accesa discussione scoppiata per futili motivi fra i coniugi;

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellataentro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3  CPS).

5.    In caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

6.     Il giudizio sulle ripetibili ex art. 9 cpv. 6 CPP;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte, benché avvertita in tal senso al dibattimento, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 180 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti 1 e 6;

venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1,

dal capo di imputazione di minaccia;

ordinale tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato;

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione dei Permessi e dell’immigrazione, Uff. giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il Giudice                                                                    La segretaria

Michele Maggi                                                            Laura Rossini