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10.2005.374

Trattenere indebitamente valori o merce, condurre un autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 0.6 - max. 0.86 grammi per mille) e senza la licenza di condurre e acquisto da sconosciuti di almeno una bolas di cocaina

Ticino · 2007-04-26 · Italiano TI
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CIVI 1

patr. da: PR 1

Incarto n.10.2005.374

DA 2808/2005

Bellinzona

26 aprile 2007

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1,

(difeso da: DUF 1,)

prevenuto colpevole di 1.    appropriazione semplice,

per avere, a __________ in data __________, al fine di conseguire un indebito profitto, indebitamente trattenuto valori e merce di cui è venuto in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, e meglio per avere indebitamente trattenuto

-bottiglie di vino e di superalcoolici del valore di ca. fr. 950.-,

-denaro in contanti per ca. fr. 700.-,

-un telefono cordless Swisstel D6005 di colore grigio,

di proprietà dell’esercizio pubblico CIVI 1, __________,

depositati nel veicolo __________, di proprietà di  __________., ed alla guida del quale è stato fermato dalla Polizia in data 7 marzo 2005, alle ore 05.30;

-un orologio Rolex tipo Oyster Perpetual Datejust del valore di ca. Euro 1'500.-,

-un braccialetto in metallo grigio di valore indefinito,

-un natel marca Nokia mod. 8310 di colore rosso,

di proprietà di __________, merce rinvenuta sulla sua persona al momento del fermo di data 7 marzo 2005 nonché il veicolo __________, pure di proprietà di __________, alla guida del quale è stato fermato dalla Polizia in data 7 marzo 2005, alle ore 05.30;

2.  guida in stato di inattitudine,

per avere, sulla tratta __________ ed in altre località del cantone Ticino, in data 7 marzo 2005, condotto il veicolo __________, di proprietà di __________. essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0,6 - max. 0,86 grammi per mille);

3.    guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per avere, sulla tratta __________ ed in altre località del cantone Ticino, in data 7 marzo 2005, condotto il veicolo __________, di proprietà di __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

4.    ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo dall'1.02.2005 al 06.03.2005, ripetutamente acquistato da sconosciuti spacciatori, ed usata per proprio consumo personale, almeno una bolas da fr. 50.- contenente cocaina ed un quantitativo imprecisato di marijuana pure destinato al proprio consumo;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti 137 cifra 2 CP, 91 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa del 28 luglio 2005 n. 2808/2005 del che propone la condanna:

1.       Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione da espiare.

2.      Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 160.--.

ed inoltre                      4.       Ordina il dissequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________, della somma fr. 563.50 (reperto presso Polizia Scientifica).

5.       Ordina la confisca e la distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA 9500 Communicator di colore grigio  (art. 58 CPS).

6.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento in data 26 aprile 2007, al quale hanno unicamente presenziato il Procuratore Pubblico e il difensore, mentre l’accusato, benché regolarmente citato, non è comparso;

proceduto                          quindi nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d’accusa;

sentito                               il Procuratore Pubblico, il quale ne chiede l’integrale conferma;

sentito                              il difensore, il quale non si oppone ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto d’accusa, ma chiede che la pena accessoria dell’espulsione venga posta al beneficio della sospensione condizionale oppure che non venga comminata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

1.1     appropriazione semplice;

1.2     guida in stato di inattitudine;

1.3     guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca;

1.4     ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

1.5     in caso affermativo deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale?

2.     In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena e se deve essere comminata la pena accessoria dell’espulsione?

3.     Deve essere ordinato il dissequestro e la restituzione alla parte civile CIVI 1 __________, __________, della somma fr. 563.50 (reperto presso Polizia Scientifica).

4.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del modello in plastica scala 1:1 del natel NOKIA 9500 Communicator di colore grigio (art. 58 CPS)?

5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

6.     L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se sì, a

quali condizioni potrà avvenirne la cancellazione?

letti ed esaminati                gli atti di causa, con riferimento anche a quelli prodotti in sede dibattimentale;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

considerato                        che il 1.1.2007 è entrato in vigore il nuovo Codice penale, il quale ha introdotto la pena pecuniaria ed ha soppresso la pena accessoria dell’espulsione;

che occorre quindi commutare la pena proposta secondo questa normativa e, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP, fare riferimento al principio della lex mitior;

visti                                  gli art. 137 cifra 2 CP, 91 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr, 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di appropriazione semplice, art. 137 cifra 2 CP, guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, art. 95 cifra 2 LCStr, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2808/2005 del 28 luglio 2005.

condanna                         ACCU 1

1.       alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2'700.-- (duemilasettecento) da pagare;

§     l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                               il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva;

le partisono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; ritenuto che il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e                                       alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.                         2'700.--         pena pecuniaria

fr.                            320.--         tassa di giustizia

fr.                            180.--         spese giudiziarie

fr.                         3'200.--totale