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10.2005.368

Sottrazione in correità di cose mobili per indebito profitto per un valore complessivo di fr. 487.80

Ticino · 2006-03-23 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CIVI 1

E. 2 CIVI 2

E. 3 CIVI 3

E. 4 CPS.

Viste                                 le opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle accusate;

richiamato                         il decreto 9 dicembre 2005, mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e 10.2005.393 venivano congiunti;

indetto                               il dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità delle imputate ACCU 1 e ACCU 2;

data                                  lettura dei decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005;

sentite                               le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

prospettataalle accusate ACCU 2e ACCU 1,in applicazione dell’art. 250 CPP,l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP;

sentite                               da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti:

A. ACCU 1

1.     È ACCU 1 autrice colpevole del reato diripetuto furto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

2.In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

3.In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.Il giudizio sulle spese processuali.

1.     È ACCU 2 autrice colpevole del reato diripetutofurto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

2.     In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.     Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

visti                                   gli art. 18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendoA.per ACCU 1

affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

B.per ACCU 2:

affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

E dichiaraACCU 2,

autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005;

condanna                        ACCU 2,

1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

Avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.             300.00          multa

fr.             200.00          tassa di giustizia

fr.             100.00          spese giudiziarie

fr.             600.00totale

Distinta spese               a carico ACCU 2,

fr.             300.00          multa

fr.             200.00          tassa di giustizia

fr.             100.00          spese giudiziarie

fr.             600.00totale

Dispositiv
  1. CIVI 1
  2. CIVI 2
  3. CIVI 3
  4. CIVI 4 Incarto n.10.2005.368, 10.2005.393 DA 2683/2005 DA 2684/2005 Bellinzona 23 marzo 2006 Sentenza In nomedella Repubblica e CantoneTicino Il Giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare A. B. ACCU 1 ACCU 2 prevenute colpevole di A. ACCU 1 ripetuto furto, art. 139 CPS, per avere, in correità con __________ e ACCU 1, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-, ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80, ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-, ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-, (refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese); perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2683/2005 del AINQ 1,che propone la condanna: 1.Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.Il rinvio delle parti civili al competente foro civile. 3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. 4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. B. ACCU 2                    ripetuto furto, art. 139 CPS, per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-, ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80, ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-, ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-, (refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese); perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2684/2005 delAINQ 1che propone la condanna: 1.Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.Il rinvio delle parti civili al competente foro civile. 3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. 4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS. Viste                                 le opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle accusate; richiamato                         il decreto 9 dicembre 2005, mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e 10.2005.393 venivano congiunti; indetto                               il dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità delle imputate ACCU 1 e ACCU 2; data                                  lettura dei decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005; sentite                               le accusate ACCU 2 e ACCU 1; prospettataalle accusate ACCU 2e ACCU 1,in applicazione dell’art. 250 CPP,l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP; sentite                               da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU 1; posti                                 a giudizio, con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti: A. ACCU 1
  5. È ACCU 1 autrice colpevole del reato diripetuto furto, art. 139 CPS, per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-, ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80, ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-, ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-? 1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa? 2.In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata? 3.In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena? 4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale? 5.Il giudizio sulle spese processuali.
  6. È ACCU 2 autrice colpevole del reato diripetutofurto, art. 139 CPS, per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-, ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80, ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-, ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-? 1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?
  7. In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?
  8. In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena?
  9. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
  10. Il giudizio sulle spese processuali. Letti ed esaminati               gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; visti                                   gli art. 18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendoA.per ACCU 1 affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3; B.per ACCU 2: affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3; dichiaraACCU 1 autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP, e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005; condanna                         ACCU 1,
  11. alla multa di fr. 300.- (trecento);
  12. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento). Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP). Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto. E dichiaraACCU 2, autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP, e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005; condanna                        ACCU 2,
  13. alla multa di fr. 300.- (trecento);
  14. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento). Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP). Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto. Avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 Il segretario: Distinta spese               a carico di ACCU 1 fr.             300.00          multa fr.             200.00          tassa di giustizia fr.             100.00          spese giudiziarie fr.             600.00totale Distinta spese               a carico ACCU 2, fr.             300.00          multa fr.             200.00          tassa di giustizia fr.             100.00          spese giudiziarie fr.             600.00totale
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1. CIVI 1

2. CIVI 2

3. CIVI 3

4. CIVI 4

Incarto n.10.2005.368, 10.2005.393

DA 2683/2005

DA 2684/2005

Bellinzona

23 marzo 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario, per giudicare

A.

B.

ACCU 1

ACCU 2

prevenute colpevole di

A. ACCU 1

ripetuto furto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e ACCU 1, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-,

(refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2683/2005 del AINQ 1,che propone la condanna:

1.Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

B. ACCU 2                    ripetuto furto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-,

(refurtiva interamente ricuperata e restituita lle parti lese);

perseguita                         con decreto d’accusa del 18 luglio 2005 n. DA 2684/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1.Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.Il rinvio delle parti civili al competente foro civile.

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Viste                                 le opposizioni ai decreti di accusa interposte in data 20 luglio 2005 dalle accusate;

richiamato                         il decreto 9 dicembre 2005, mediante il quale i procedimenti di cui agli incarti no. 10.2005.368 e 10.2005.393 venivano congiunti;

indetto                               il dibattimento in data 23 marzo 2006, al quale hanno preso parte, ACCU1 e ACCU 2,e l’interprete, __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità delle imputate ACCU 1 e ACCU 2;

data                                  lettura dei decreti di accusa no. DA 2683/2005 e DA 2684/2005 del 18 luglio 2005;

sentite                               le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

prospettataalle accusate ACCU 2e ACCU 1,in applicazione dell’art. 250 CPP,l’imputazione di complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 CP;

sentite                               da ultimo le accusate ACCU 2 e ACCU 1;

posti                                 a giudizio, con il consenso delle accusate, i seguenti quesiti:

A. ACCU 1

1.     È ACCU 1 autrice colpevole del reato diripetuto furto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

2.In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

3.In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.Il giudizio sulle spese processuali.

1.     È ACCU 2 autrice colpevole del reato diripetutofurto, art. 139 CPS,

per avere, in correità con __________ e __________, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, il __________ presso il centro commerciale __________, cose mobili altrui per un valore complessivo di fr. 487.80 e meglio

ai danni della CIVI 1 3 paia di calze e biancheria intima per un valore complessivo di fr. 250.-,

ai danni della CIVI 2 una maglia a manica lunga del valore di fr. 24.80,

ai danni della CIVI 3 un paio di stivali in pelle del valore di fr. 99.-,

ai danni della CIVI 4 una felpa ed un paio di pantaloni per un valore complessivo di fr. 114.-?

1.1.     Trattasi invece di complicità in furto, nelle circostanze di luogo e di tempo evidenziate nel decreto di accusa?

2.     In caso di risposta affermativa all’uno o all’altro dei precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

3.     In caso di condanna a una pena privativa della libertà, può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.     Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

visti                                   gli art. 18, 25, 41, 48, 49, 63, 65 e 139 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendoA.per ACCU 1

affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

B.per ACCU 2:

affermativamente ai quesiti no. 1.1 e 4, negativamente al quesito no. 1, ritenuto superato il no. 3;

dichiaraACCU 1

autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2683/2005;

condanna                         ACCU 1,

1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

E dichiaraACCU 2,

autrice colpevole del reato di complicità in ripetuto furto, art. 25 e 139 cifra 1 CP,

e meglio come nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di accusa no. 2684/2005;

condanna                        ACCU 2,

1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 (trecento).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

Assegnaalla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato la pena sarà commutata in arresto.

Avvertele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese               a carico di ACCU 1

fr.             300.00          multa

fr.             200.00          tassa di giustizia

fr.             100.00          spese giudiziarie

fr.             600.00totale

Distinta spese               a carico ACCU 2,

fr.             300.00          multa

fr.             200.00          tassa di giustizia

fr.             100.00          spese giudiziarie

fr.             600.00totale