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10.2005.359

Guida a 90 km/h su limite di 50 km/h

Ticino · 2006-06-27 · Italiano TI
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Incarto n.10.2005.359

DA 2494/2005

Bellinzona

27 giugno 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 90 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

fatti avvenuti                       a __________;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2494/2005 di data 11 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 1'000.--.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 luglio 2005 dall'accusato;

indetto                              il dibattimento 27 giugno 2006, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 aprile 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiaraACCU 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ alla velocità di 90 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 60 Km/h.

condanna                         ACCU 1

1.  alla multa di fr. 700.-;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.0.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       200.00       spese giudiziarie

fr.                     1000.00       totale