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10.2005.355

tentato si sottrarre denaro ad un ospite di una casa per anziani senza riuscirvi poiché sorpresa da un'infermiera.

Ticino · 2005-10-28 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

E. 2 Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

Dispositiv
  1. Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
  2. Sulle spese per l’odierno giudizio. letti ed esaminati                gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo                       ai quesiti posti; rinviala parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura. rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia: “lacondannadi ACCU 1:
  3. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
  4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.” sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005. caricaalla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per l’odierno giudizio. L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente:                                                                            La segretaria: Distinta spese                    a carico di ACCU 1 fr.                 50.-            tassa di giustizia DA fr.                 50.-            tassa di giustizia fr.                 50.-            spese giudiziarie DA fr.                100.-            spese giudiziarie fr.               250.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

CIVI 1

rappr. da: RA 1

Incarto n.10.2005.355

DA 2623/2005

Bellinzona

28 ottobre 2005

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1

(rappr. dal tutore: TU 1)

prevenuta colpevole di        tentato furto,

per avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi all’interno della stanza n. 611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo nell’intento in quanto sorpresa da un’infermiera;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall’art. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;

indetto                               il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale l’accusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.

2.  Sulle spese per l’odierno giudizio.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rinviala parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.

rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

“lacondannadi ACCU 1:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.”

sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.

caricaalla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per l’odierno giudizio.

L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

fr.                 50.-            tassa di giustizia DA

fr.                 50.-            tassa di giustizia

fr.                 50.-            spese giudiziarie DA

fr.                100.-            spese giudiziarie

fr.               250.-totale