Sachverhalt
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;
perseguita con decreto daccusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale laccusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
E. 2 Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale laccusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
Dispositiv
- Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
- Sulle spese per lodierno giudizio. letti ed esaminati gli atti; preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo ai quesiti posti; rinviala parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura. rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia: lacondannadi ACCU 1:
- Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00. sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dallintimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005. caricaalla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per lodierno giudizio. Lindicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo. Intimazione a: Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il presidente: La segretaria: Distinta spese a carico di ACCU 1 fr. 50.- tassa di giustizia DA fr. 50.- tassa di giustizia fr. 50.- spese giudiziarie DA fr. 100.- spese giudiziarie fr. 250.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
CIVI 1
rappr. da: RA 1
Incarto n.10.2005.355
DA 2623/2005
Bellinzona
28 ottobre 2005
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(rappr. dal tutore: TU 1)
prevenuta colpevole di tentato furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, introducendosi allinterno della stanza n. 611 della Casa per anziani __________ di __________ il 5.3.2005, tentato di sottrarre al fine di appropriarsene, denaro ai danni di CIVI 1, non riuscendo nellintento in quanto sorpresa da uninfermiera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 139 cifra 1 CP; richiamato l'art. 21 CP;
perseguita con decreto daccusa n. 2623/2005 di data 13 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 luglio 2005 dall'accusata, limitatamente al dispositivo n. 2;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2005, al quale laccusata con decisione 27 ottobre 2005 è stata autorizzata a non comparire, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se la parte civile deve essere rinviata al competente foro civile per sue eventuali pretese.
2. Sulle spese per lodierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 9 e segg., 265 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rinviala parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di corrispondente natura.
rilevache i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
lacondannadi ACCU 1:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.
sonoesecutivie il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dallintimazione del decreto di accusa avvenuta il 13 luglio 2005.
caricaalla condannata la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 100.- per lodierno giudizio.
Lindicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale del dispositivo.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.- tassa di giustizia DA
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie DA
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 250.-totale