Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2005.354
DA 2702/2005
Bellinzona
13 dicembre 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Gilera targato __________ alla velocità di 58 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 30 Km/h;
fatti avvenuti a __________ il 26 aprile 2005;
reato previsto dagli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto daccusa n. 2702/2005 di data 18 luglio 2005 del AINQ 1che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 luglio 2005 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 dicembre 2005, al quale sono comparsi laccusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che laccusato venga ritenuto colpevole di contravvenzione alla LCStr per un eccesso di velocità di soli 8 km/h e non di grave infrazione alla LCStr;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione subordinatamente lieve infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il 26 aprile 2005 laccusato è transitato alle 10.58 in via __________ a __________ davanti a un apparecchio radar Multanova F6 che ha rilevato una velocità di 63 km/h;
che il controllo è stato effettuato in una zona in cui vige il limite di velocità 30 km/h;
che con decreto daccusa 18 luglio 2005 il Procuratore pubblico ha proposto una multa di fr. 500.- per aver condotto il motoveicolo a una velocità, dedotta la tolleranza, di 58 km/h malgrado il vigente limite di 30 km/h;
che contro questo decreto di accusa è stata interposta opposizione;
che al dibattimento laccusato ha ribadito quanto affermato nellinterrogatorio del 26 aprile 2005, ossia di essere stato convinto che la velocità consentita fosse di 50 km/h (cfr. verbale pag. 2, domanda 5) e questo poiché non ha notato alcun cartello indicatore di velocità;
che il difensore, dopo aver prodotto una fotografia scattata il 15 luglio 2005 nellottica di ricorrere contro la decisione 7 luglio 2005 con la quale la Sezione della circolazione ha revocato a ACCU 1 per quattro mesi e quindici giorni la licenza di condurre raffigurante la segnaletica su via __________ (che permette di accedere alla via __________; cfr. piantina agli atti) con sul lato destro un cartello indicante il limite di velocità 30 km/h e sul lato sinistro sul medesimo fronte un cartello di fine velocità 30 km/h, ha sostenuto che una segnaletica annulla laltra e che di conseguenza il limite consentito nel punto in cui è stato effettuato il controllo di velocità era quello generale allinterno delle località di 50 km/h;
che il legale ha pure contestato la regolarità della posa su via __________ del cartello indicante linizio di una zona 30, poiché le strade interessate non avrebbero avuto al momento dellinfrazione un carattere omogeneo, tantè che attualmente la situazione è stata modificata;
che correttamente laccusato non contesta laccertamento della velocità, ma chiede di essere giudicato per la reale infrazione secondo lui commessa, ossia un eccesso di velocità di 8 km/h: occorre pertanto verificare quale era la velocità massima consentita;
che le prescrizioni locali concernenti il traffico per lintroduzione della zona 30 erano state pubblicate sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e i relativi cartelli secondo lOrdinanza sulla segnaletica stradale erano stati posati (cfr. fotografia prodotta dalla difesa);
che nulla induce a concludere che la segnaletica zona con limite di velocità massimo 30 km/h fosse inammissibile, poiché le strade interessate sono secondarie e il loro carattere deve essere, giusta lart. 2a cpv. 5 OSStr, solo per quanto possibile omogeneo (peraltro non risulta neppure una particolare non omogeneità);
che il cambiamento della segnaletica (pubblicato sul foglio ufficiale __________ a pag. __________ e attuata verosimilmente verso fine estate 2005) non è da ricondurre a una irregolarità di quella precedente, ma allestensione della zona 30;
che lanomala situazione riscontrabile sulla fotografia prodotta dalla difesa (dovuta a qualche buontempone che non ha trovato di meglio che girare il cartello indicante fine zona 30) non è rilevante per il giudizio per i seguenti motivi:
- linfrazione è stata commessa il 26 aprile 2005, ovvero 4 mesi prima della ripresa fotografica; nulla permette di concludere che la situazione rappresentata fosse la medesima allepoca del controllo di velocità, anzi appare altamente improbabile che lautorità preposta abbia lasciato per così tanto tempo perdurare la segnaletica irregolare;
- vi era la scritta 30 ripetuta più volte sullasfalto (cfr. fotografia prodotta dalla difesa e fotografie acquisite dufficio); certo questa demarcazione non è parificabile alla segnaletica prevista dallordinanza in materia per la limitazione della velocità (cfr. art. 101 cpv. 1 OSStr), ma evidenzia tuttavia il carattere della zona come previsto dallOrdinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone dincontro (cfr. art. 5), richiama lattenzione dellutente della strada e permette di fugare eventuali dubbi in proposito;
- balzava dacchito allocchio di qualsiasi possessore della licenza di condurre che lindicazione fine zona 30 posto sul lato sinistro quando allo stesso momento su quello destro vi è il segnale zona 30 fosse un manifesto errore: ciò era a tal punto palese e facilmente riconoscibile che non si può concludere che la segnaletica non fosse sufficientemente chiara e quindi dedurre che la velocità 30 fosse annullata dal cartello irregolare, tanto più che, come detto, vi erano subito conferme del carattere della zona; in altre parole lindicazione errata non era tale da creare una situazione giuridica degna di protezione (non va neppure dimenticato che gli altri utenti, in special modo quelli provenienti in senso inverso, si attenevano alla segnaletica corretta di zona 30);
- laccusato ha ammesso di non aver visto alcun segnale: egli non ha quindi notato né, per negligenza, quello corretto di zona 30, né sempre che fosse già così in aprile quello sbagliato di fine zona 30; non può quindi essere stato tratto in inganno da una cosa che non ha neppure visto;
che in definitiva leventuale presenza del cartello fine zona 30 girato il giorno dellinfrazione non era idoneo a modificare il limite massimo consentito di 30 km/h né da un punto di vista oggettivo (perché lerrore era facilmente riconoscibile) né da un punto di vista soggettivo (perché laccusato per sua stessa ammissione non lha neppure visto);
che ACCU 1 è di conseguenza autore colpevole del reato ascrittogli;
che, per concludere, la multa di fr. 500.- risulta proporzionata al grado di colpa dellaccusato (grave messa in pericolo della circolazione stradale) e adeguata alle circostanze del caso specifico, apparendo finanche mite se si tien conto che non è nuovo a reati di questo genere (cfr. casellario della circolazione agli atti, act 2) e della sua posizione professionale;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2702/2005 del 18 luglio 2005;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.-;
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 450.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale